Riassunzione oltre tre mesi e notifica inesistente: ricorso irricevibile (TAR Puglia n. 554 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la notificazione inesistente del ricorso in riassunzione, perché avente ad oggetto atti e documenti riferibili ad altro ricorrente e ad altro giudizio, non è suscettibile di rinnovazione e va considerata tam quam non esset. Ne consegue che la successiva notifica del ricorso pertinente, effettuata oltre il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria della giurisdizione, è irrimediabilmente tardiva ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.. Il giudizio non può quindi giovarsi degli effetti processuali della domanda originariamente proposta dinanzi al giudice ordinario, con la conseguenza che il gravame avverso la cartella di pagamento è irricevibile per l’avvenuto spirare del termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall’art. 29 c.p.a.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. dinanzi al Tribunale civile avverso una cartella di pagamento emessa da AG.E.A. nel 2018, recante un prelievo supplementare sulle quote latte per gli anni 1996 e 1997. Il giudice civile aveva accolto l’opposizione dichiarando nulla la cartella.

Su appello dell’Agenzia, la Corte d’Appello aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Passata in giudicato la sentenza declinatoria il 25 settembre 2022, il ricorrente ha riassunto la causa dinanzi al TAR, che ha esaminato l’eccezione di tardività sollevata dall’Avvocatura erariale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma in via preliminare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario, richiamando Cass. civ. Sez. VI n. 25417 del 2021 e il principio di concentrazione delle tutele sotteso all’art. 133, comma 1, lett. t), d.lgs. n. 104/2010.

Nel merito dell’eccezione, il TAR rileva che la sentenza declinatoria è passata in giudicato il 25 settembre 2022 e che alla stessa non si applica la sospensione feriale dei termini, stante l’eccezione dell’art. 3 della legge n. 742/1969 per le cause di opposizione all’esecuzione. Il termine di tre mesi ex art. 11, comma 2, c.p.a. scadeva dunque il 25 dicembre 2022.

Il ricorrente ha notificato il 23 dicembre 2022 un ricorso in riassunzione che, però, riguardava altro soggetto e altro giudizio. Tale notifica è inesistente, non consistendo in un vizio sanabile ma nella mancanza materiale dell’atto pertinente. Il Collegio richiama Cons. Stato Sez. VI n. 4899 del 2020 e la sentenza della Corte cost. n. 148 del 2021, che ha distinto la nullità della notificazione, soggetta a rinnovazione, dall’inesistenza, per la quale la rinnovazione è esclusa a garanzia della stabilità degli effetti giuridici e del termine decadenziale.

La successiva notifica del ricorso pertinente, avvenuta il 24 gennaio 2023, è quindi oltre il termine perentorio. Il deposito del ricorso “corretto” non rileva, poiché non preceduto da valida notificazione. Il ricorrente non può invocare gli effetti della translatio iudicii, che presuppongono la tempestiva riassunzione.

Il ricorso in riassunzione è pertanto inammissibile e il gravame irricevibile per tardività rispetto al termine di sessanta giorni. Le spese seguono la soccombenza ex art. 26 c.p.a. e art. 91 c.p.c., liquidate in € 1.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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