Prescrizione del tributo dopo la cartella: giurisdizione tributaria (Cass. civ. Sez. III n. 26781 del 13.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Appartiene alla giurisdizione del giudice tributario la controversia che investa l’eccezione di prescrizione del tributo sollevata dal contribuente dopo la valida, o comunque non contestata, notificazione della cartella di pagamento. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla notificazione. Il mero dato della notifica della cartella non costituisce quindi l’unico discrimine tra giurisdizione tributaria e ordinaria, quando non vi sia stato alcun seguito esecutivo.

Il Fatto

Il contribuente proponeva opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 1, cod. proc. civ. dinanzi al Tribunale, nei confronti dell’agente della riscossione. Esponeva che gli erano già state notificate tre cartelle di pagamento relative a crediti erariali per gli anni d’imposta 1994 e 1995 e deduceva che, dopo la notificazione, si era maturata la prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità parziale della pretesa esattoriale.

La società di riscossione eccepiva la carenza di interesse ad agire, in mancanza di un atto di riscossione attuale, e il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario; nel merito sosteneva l’applicabilità del termine decennale e l’intervenuta interruzione della prescrizione. Il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che, non essendo ancora iniziata l’esecuzione forzata, la controversia non potesse essere introdotta con l’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.. La Corte d’appello accoglieva il gravame, affermava la giurisdizione ordinaria e rimetteva la causa al Tribunale. Ricorreva per cassazione l’agente della riscossione.

La Motivazione della Corte

La ricorrente censurava la sentenza per violazione dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, contestando il principio secondo cui ogni controversia su fatti estintivi sopravvenuti alla notificazione della cartella ricadrebbe nella giurisdizione ordinaria anche in assenza di esecuzione. Sosteneva il contrasto con l’orientamento delle Sezioni Unite n. 16986 del 2022 e l’esigenza di evitare il frazionamento delle tutele. In via subordinata riproponeva l’inammissibilità dell’azione per non impugnabilità dell’estratto di ruolo e difetto di interesse ex art. 100 cod. proc. civ..

La Corte, rilevata la presenza di un orientamento delle Sezioni Unite sulla materia, ha trattato il ricorso con il rito camerale ai sensi dell’art. 374, comma 1, cod. proc. civ. Ha quindi richiamato il principio consolidato secondo cui spetta al giudice tributario la delibazione dell’eccezione di prescrizione sollevata dopo la valida notificazione della cartella, «restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla notificazione» (Cass., Sez. U., n. 16986 del 2022, cui è conforme Cass., Sez. U., n. 26817 del 2024).

Su questa base il Collegio ha ritenuto errata la decisione della Corte distrettuale, che aveva elevato il mero dato della notifica della cartella a unico discrimine tra le due giurisdizioni. Ha osservato che non vi era stato alcun seguito all’originaria notificazione e che era stata chiesta la declaratoria di insussistenza parziale del credito tributario: la domanda investiva dunque la pretesa fiscale, non un atto esecutivo.

La negazione della giurisdizione del giudice ordinario, per la sua natura necessariamente pregiudiziale, ha precluso in questa sede la verifica delle condizioni di improponibilità della domanda ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, con conseguente assorbimento del secondo motivo. La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassato la sentenza e dichiarato la giurisdizione del giudice tributario, indicando la corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente e rimettendo le parti nei termini di legge, con integrale compensazione delle spese per la stabilizzazione relativamente recente dei principi applicati.

Nota della Redazione

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