Nessun obbligo di conto giudiziale per il consegnatario di beni in uso (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 385 del 09.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario che gestisce beni immobili di proprietà dell’ente e beni mobili già in uso presso le strutture, senza giacenze di magazzino, non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 74 r.d. n. 2440/1923, l’obbligo di conto presuppone il maneggio di denaro o il debito di materia, da intendersi come beni e valori mobiliari inclusi nella parte attiva del patrimonio, con esclusione dei beni immobili e di quelli a essi equiparati agli effetti dell’inventario. L’art. 6, comma 1, d.p.r. n. 254/2002 distingue il consegnatario per debito di vigilanza, agente amministrativo, dal consegnatario per debito di custodia, agente contabile; solo il secondo è obbligato alla resa del conto giudiziale, poiché l’art. 12 ne esclude espressamente il primo. Nei confronti di chi gestisce beni immobili o beni mobili già in uso non si ravvisano i caratteri del debito di custodia, con conseguente inammissibilità del giudizio di conto.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal conto giudiziale reso da un consegnatario di beni mobili presso una struttura ospedaliera di una ASL, per l’esercizio finanziario 2022. Con relazione istruttoria il magistrato istruttore evidenziava l’insussistenza di un obbligo di resa del conto, riguardando la gestione principalmente beni immobili di proprietà dell’ente e beni mobili già in uso presso le strutture del presidio (automezzi, impianti, arredi, attrezzature, macchine elettriche ed elettromeccaniche).
In via subordinata, la relazione prospettava l’irregolarità del conto per non conformità al modello 24 d.p.r. n. 194/1996, dedicato alla rendicontazione del consegnatario, per carenza degli elementi essenziali, difettando il dettaglio dei beni con indicazione della consistenza a inizio e fine esercizio e delle relative variazioni. Il magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo d’udienza ai fini della declaratoria di inammissibilità o, in subordine, di irregolarità. L’agente contabile aderiva alle richieste, cui si associava il Pubblico Ministero.
La Motivazione della Corte
La Sezione è chiamata a decidere sulla sussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale per il consegnatario di beni immobili e di beni mobili già in uso. Il punto di partenza è l’art. 74 r.d. n. 2440/1923, secondo cui sono tenuti a rendere il conto gli agenti che a qualsiasi titolo abbiano maneggio di denaro o debito di materia, intendendosi per materia i beni e i valori mobiliari inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio dell’ente, con esclusione dei beni immobili e di quelli considerati tali agli effetti della compilazione degli inventari.
Il collegio richiama poi l’art. 6, comma 1, d.p.r. n. 254/2002, che distingue gli agenti che ricevono in consegna beni mobili in consegnatari per debito di vigilanza e in consegnatari per debito di custodia, con conseguenti responsabilità differenziate, e l’art. 12 del medesimo regolamento, che esclude espressamente i consegnatari per debito di vigilanza dall’obbligo di resa del conto giudiziale. Ne deriva che solo i consegnatari per debito di custodia, qualificati come agenti contabili, sono obbligati alla resa del conto, mentre non vi sono tenuti i consegnatari per debito di vigilanza, qualificati come agenti amministrativi.
La decisione precisa la distinzione. Il debito di custodia si caratterizza per il maneggio di denaro o di materie e, in quest’ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino; è l’esigenza di registrare e rendicontare i movimenti della gestione contabile e il relativo risultato a saldo che impone la presentazione del conto giudiziale, in esito al quale la Corte provvede al discarico o all’addebito. Il debito di vigilanza, invece, fa riferimento al soggetto che sorveglia il corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori, nonché alle ipotesi di gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio e destinati all’uso.
Il collegio argomenta che il debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, con conseguente incompatibilità con la gestione di beni immobili. Pertanto, nei confronti di chi gestisce beni immobili o beni mobili già in uso negli uffici non si ravvisano i caratteri tipici dell’obbligo di custodia: il conto eventualmente reso deve ritenersi di natura amministrativa e non giudiziale.
Nel caso concreto, il conto del consegnatario contiene beni immobili di proprietà dell’ente (fabbricati strumentali indisponibili) e beni mobili in uso presso le strutture del presidio, ed evidenzia come tutti i beni acquistati vengano scaricati direttamente ai centri di costo richiedenti, senza giacenze di magazzino e quindi senza debito di custodia. Il convenuto è dunque qualificabile come agente amministrativo e, come tale, non è soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale: il giudizio di conto è inammissibile. Nulla per le spese, trattandosi di pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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