Nessun obbligo di conto giudiziale per i beni mobili del consegnatario (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 467 del 11.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili inventariati e già immessi in uso presso gli uffici dell’ente non è tenuto alla resa del conto giudiziale. In tali ipotesi egli assume la veste di agente amministrativo per debito di vigilanza, con obbligo di definizione del solo conto amministrativo, e non quella di agente contabile per debito di custodia, cui soltanto è imposta la presentazione del conto davanti al giudice contabile. Il discrimine è la gestione di cassa o di magazzino: il debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, con conseguente incompatibilità con la gestione di beni immobili e con i beni considerati tali agli effetti inventariali, tra cui i volumi e le riviste della biblioteca. Ne deriva, per il giudizio di conto relativo a tali beni, una pronuncia di inammissibilità per difetto dell’obbligo di resa.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale per la Campania era chiamata a pronunciarsi sul conto giudiziale reso da un consegnatario di beni del Dipartimento di Giurisprudenza di un ateneo partenopeo, per il periodo dall’1 gennaio al 26 maggio 2022. Con relazione di irregolarità n. 177/2024, il magistrato relatore aveva prospettato tre profili di improcedibilità: l’insussistenza dell’obbligo di resa per la gestione di beni mobili senza obbligo di custodia, già assegnati agli uffici; la riconduzione di volumi e riviste al catalogo della biblioteca, quindi a beni immobili ai fini inventariali; l’assenza di prova di un regolare passaggio di consegne in corso di esercizio, essendosi succeduti più soggetti nell’incarico.

L’agente contabile si era costituito personalmente, richiamando il regolamento di contabilità dell’ateneo e sostenendo la non sussistenza di una gestione di magazzino. La Procura aveva aderito alla valutazione del relatore, chiedendo dichiararsi l’improcedibilità e, in subordine, l’irregolarità del conto.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che impone la resa del conto agli agenti che a qualsiasi titolo abbiano maneggio di denaro ovvero debito di materia. Per “materia” si intendono i beni e i valori mobiliari inclusi nella parte attiva del patrimonio dell’ente, con esclusione dei beni immobili e di quelli considerati tali nella compilazione degli inventari.

Da qui la distinzione tra consegnatari per debito di vigilanza, qualificabili come agenti amministrativi ed esclusi dall’obbligo di resa, e consegnatari per debito di custodia, che sono agenti contabili e vi sono tenuti. Il debito di custodia si caratterizza per il maneggio di denaro o di materie e, in quest’ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino.

Il Collegio richiama il criterio elaborato dalla giurisprudenza contabile: l’obbligo di custodia ricorre quando i beni non sono dati in uso ai dipendenti o a terzi, ma si trovano nella materiale disponibilità del soggetto incaricato, tenuto alla loro conservazione. L’obbligo di vigilanza, invece, presuppone che i beni, previamente inventariati, siano messi in uso mediante consegna materiale agli utilizzatori.

Sulla base di tale criterio, la Corte esclude l’obbligo di resa per gli impianti, i macchinari, le attrezzature, i mobili e gli arredi assegnati all’ufficio destinatario. Quanto ai beni immobili, il concetto stesso di debito di custodia — che presuppone presa in carico e scarico — è incompatibile con la loro gestione, sicché il conto eventualmente reso è di natura amministrativa e non giudiziale. Identica conclusione per i volumi e le riviste ricompresi nel catalogo della biblioteca, ricondotti ai beni immobili ai fini inventariali dall’art. 7 del R.D. n. 827 del 1924.

Il convenuto, limitatamente ai beni inseriti nel conto, è dunque qualificabile come agente amministrativo e, come tale, non soggetto all’obbligo di resa. Il giudizio di conto è pertanto inammissibile, restando assorbito il rilievo sull’assenza di prova del regolare passaggio di gestione. Trattandosi di pronuncia in rito, non vi è luogo a statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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