Contribuzione figurativa per maternità fuori dal rapporto di lavoro e ricalcolo pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 55 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’accredito della contribuzione figurativa per i periodi corrispondenti al congedo di maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, previsto dall’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 151/2001, non è subordinato all’esistenza di un rapporto di lavoro in essere al momento dell’evento. Esso spetta anche per gli eventi antecedenti al 1994, essendo venuta meno la limitazione temporale dell’art. 14 del d.lgs. n. 503/1992, abrogato dall’art. 86 del d.lgs. n. 151/2001. L’unica condizione è che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro e risulti iscritto a una forma di previdenza obbligatoria alla data di entrata in vigore del citato decreto. I periodi di servizio effettivamente prestati e retribuiti, risultanti da certificato di servizio e non contestati, vanno conteggiati ai fini pensionistici. La detrazione per carichi di famiglia, prevista dall’art. 12 del d.P.R. n. 917/1986, attiene alla materia fiscale e resta estranea alla giurisdizione contabile.

Il Fatto

La ricorrente, ex docente di scuola elementare, riceveva dall’INPS la liquidazione della pensione diretta ordinaria di vecchiaia, con decorrenza dall’1.09.2017, conferita con atto del 28.12.2017. Nel calcolo risultavano omessi alcuni periodi di contribuzione: 27 giorni di effettivo lavoro risalenti agli anni dal 1979 al 1984 e 9 mesi e 12 giorni di contribuzione figurativa per le maternità dei due figli, avvenute fuori dal rapporto di lavoro. La ricorrente lamentava inoltre l’omessa detrazione per un figlio a carico.

Esaurito senza esito il ricorso amministrativo, la lavoratrice adiva la Corte dei conti per ottenere il ricalcolo della pensione e il pagamento delle differenze sui ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali. L’INPS si costituiva eccependo che, alle date di nascita dei figli, non era in corso alcun rapporto di lavoro subordinato e rilevando il difetto di giurisdizione contabile sulla detrazione fiscale.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile esamina anzitutto i periodi di servizio. Dal certificato di servizio risulta che la ricorrente ha effettivamente prestato attività lavorativa in più periodi, per complessivi 27 giorni, con iscrizione all’INPS. Tali periodi non compaiono nel quadro I della determina di liquidazione. Poiché l’INPS non ha articolato alcuna difesa specifica sul punto, il ricorso su questo aspetto è accolto.

Sul secondo profilo, la Corte ricostruisce l’evoluzione normativa in materia di contribuzione figurativa per gravidanza e puerperio. La norma di riferimento è l’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 151/2001, che valorizza i periodi di congedo di maternità verificatisi fuori dal rapporto di lavoro. Il richiamo è all’art. 8 della legge n. 155/1981 per le modalità di accredito, con effetto dal periodo in cui si colloca l’evento.

Il giudice richiama quindi la Corte costituzionale, sentenza n. 71/2010, che ha ricostruito il percorso normativo e ha ritenuto compatibile con l’art. 3 Cost. la disciplina interpretativa dell’art. 2, comma 504, della legge n. 244/2007. Sulla scorta di tale pronuncia, la limitazione temporale dell’art. 14 del d.lgs. n. 503/1992 è venuta meno, con l’abrogazione operata dall’art. 86 del d.lgs. n. 151/2001, sicché il beneficio spetta anche per gli eventi antecedenti al 1° gennaio 1994.

Ne consegue che la ricorrente, avendo versato più di cinque anni di contribuzione in costanza di lavoro e risultando iscritta a una forma di previdenza obbligatoria alla data di entrata in vigore del decreto, ha diritto all’inclusione della contribuzione figurativa per i periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro, con conseguente obbligo dell’INPS di riliquidare la pensione. Non colgono nel segno le difese dell’Istituto, poiché è la stessa norma a tutelare i periodi di maternità occorsi al di fuori del rapporto, in attuazione degli artt. 31 e 37 Cost.

Sulla detrazione per carichi di famiglia la Corte non provvede, essendo intervenuta rinuncia della difesa della ricorrente per difetto di giurisdizione: la materia è disciplinata dall’art. 12 del d.P.R. n. 917/1986 e appartiene al giudice tributario. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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