Ricalcolo quota retributiva pensione militare con aliquota 2,44% (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 11 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema pensionistico misto, la quota retributiva della pensione spettante al personale militare cessato dal servizio va determinata applicando il coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno di anzianità utile maturata al 31 dicembre 1995, secondo il principio enunciato dalle Sezioni riunite n. 1/2021. L’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 trova applicazione nei casi di anzianità compresa tra quindici e venti anni di servizio utile. La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica devolve al giudice l’intero rapporto controverso, con tutti gli elementi che ne identificano la causa petendi e il petitum, senza che possa configurarsi mutatio libelli quando la domanda sostanziale resti invariata.

Il Fatto

Il ricorrente, già militare dell’Arma dei Carabinieri cessato dal servizio dal 30.12.2018 e titolare di pensione erogata dall’INPS, ha chiesto il ricalcolo, la riliquidazione e il pagamento del trattamento pensionistico con attribuzione della percentuale del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile, con decorrenza dal collocamento in quiescenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

L’INPS aveva applicato, per la parte retributiva, l’aliquota prevista dall’art. 44 del T.U. n. 1092/1973, anziché quella indicata dall’art. 54 del citato T.U. Dopo una lettera di messa in mora del 20.07.2020, il ricorrente ha adito la Corte dei conti per far valere l’errore nell’applicazione dell’aliquota di calcolo.

La Motivazione della Corte

L’INPS ha eccepito il divieto di mutatio libelli e l’inammissibilità del ricorso per carenza della previa domanda amministrativa, oltre alla cessata materia del contendere in via subordinata. La Corte ha respinto entrambe le eccezioni, rilevando che il ricorrente ha sempre chiesto l’applicazione della disciplina posta dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973: ciò che è mutato è solo l’interpretazione giurisprudenziale della norma, aspetto rilevante unicamente ai fini della liquidazione delle spese.

Sul punto, la Corte ha richiamato il carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica, che devolve al giudice l’intero rapporto controverso, comprese tutte le questioni sulla sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione. Ha richiamato in tal senso Corte dei conti, II, n. 18/2021, Sezione 1^ d’appello, 386/2018 e n. 311/2018, nonché Sezione 3^ d’appello, sentenze n. 530/2017, n. 6/2018, n. 537/2017, n. 455/2017. Ha inoltre citato Sezione II App. sentenza n. 306/2021, secondo cui la statuizione conforme al principio delle Sezioni riunite non incorre in vizio di ultrapetizione.

Quanto alla richiesta di cessata materia del contendere, la Corte ha osservato che essa presuppone un fatto nuovo successivo alla proposizione della domanda, idoneo a eliminare integralmente la materia della lite, e l’accordo tra le parti sul venir meno di ogni residuo contrasto: presupposti non ravvisabili nella fattispecie.

Nel merito, la Corte ha richiamato la sentenza n. 1/2021 delle Sezioni riunite, che ha enunciato il principio per cui la quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato con oltre venti anni di anzianità e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità tra quindici e diciotto anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a tale data, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. Ha poi richiamato la sentenza n. 12/2021 delle Sezioni riunite, relativa al personale cessato con anzianità superiore a venti anni e inferiore a quindici al 31 dicembre 1995.

Alla luce di tale orientamento nomofilattico, la Corte ha dichiarato il diritto del ricorrente al ricalcolo della quota retributiva di pensione con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile di anzianità maturata al 31 dicembre 1995, con accoglimento parziale del ricorso. Sugli arretrati spettanti ha riconosciuto interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria. Le spese di lite sono state integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione della novità dell’orientamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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