Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 117 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico la cessazione della materia del contendere, intervenuta per l’integrale pagamento delle somme riconosciute dall’ente previdenziale, integra una questione pregiudiziale che il giudice deve decidere. La definizione del giudizio per tale causa impone la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., non essendo configurabile una soccombenza di alcuna delle parti. Resta fermo che, per la gratuità del giudizio pensionistico, nulla è dovuto per le spese della sentenza ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico militare, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto, ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, al ricalcolo e alla riliquidazione della pensione con attribuzione della percentuale del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile per la quota retributiva, anziché dell’aliquota del 35% applicata in forza dell’art. 44 d.P.R. n. 1092/1973, con condanna dell’ente previdenziale al pagamento degli arretrati, degli interessi e della rivalutazione.

Costituendosi in giudizio, l’ente ha comunicato di avere erogato gli importi richiesti nel mese di febbraio 2023 e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Con successiva memoria il ricorrente ha aderito a tale richiesta, rimettendosi al giudice quanto alla regolazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte prende atto della concorde richiesta delle parti e del riconosciuto integrale pagamento delle somme dovute dall’ente previdenziale. Su questa base dichiara la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.

Il passaggio decisivo riguarda la regolazione delle spese. La Corte osserva che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su una questione pregiudiziale, quale deve ritenersi l’estinzione per cessazione della materia del contendere. A sostegno richiama Cass. civ., Sez. III, n. 4951 del 16.02.2023, secondo cui la pronuncia di cessazione della materia del contendere ha natura di decisione su questione preliminare di rito.

Da tale qualificazione discende, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio. La Corte applica la disciplina della compensazione perché la definizione non consente di individuare una parte soccombente in senso sostanziale.

Quanto alle spese della sentenza, la Corte richiama l’art. 31, comma 5, c.g.c. e rileva che nulla è dovuto in ragione della gratuità del giudizio pensionistico. La decisione si chiude con la declaratoria di cessazione, la compensazione delle spese e il nulla per le spese della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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