Beneficio contributivo per invalidità superiore al 74 per cento (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 192 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del beneficio contributivo previsto dall’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000 presuppone l’accertamento di un’invalidità superiore al 74 per cento. Quando il giudizio della Commissione medica di primo accertamento sia superato da una consulenza tecnica d’ufficio che evidenzi un’evoluzione peggiorativa delle infermità e ne valuti l’incidenza sulla specifica capacità lavorativa, il giudice può fondare su tale parere l’accoglimento della domanda. La percentuale di invalidità, se il quadro sanitario è anteriore alla visita medico-legale, va riferita già a quella data. La decorrenza del beneficio segue la data dell’istanza amministrativa, non quella dell’accertamento.
Il Fatto
La ricorrente, invalida per cause civili, presentava in data 12.06.2018 istanza diretta a ottenere il riconoscimento dell’invalidità quale presupposto del diritto al beneficio contributivo di cui all’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000. Sottoposta ad accertamenti sanitari il 05.12.2018, la competente Commissione Medica concludeva per l’insussistenza del requisito, escludendo un’invalidità superiore al 74 per cento.
La ricorrente impugnava tale esito davanti alla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, deducendo l’infondatezza del parere per la natura e la gravità delle affezioni sofferte e chiedendo, in via istruttoria, l’acquisizione di un parere del Collegio Medico Legale. L’INPS si costituiva deducendo l’infondatezza del ricorso per carenza delle condizioni sanitarie. Con ordinanza istruttoria la Sezione disponeva l’acquisizione di un motivato parere sul quesito se le infermità integrassero un’invalidità superiore al 74 per cento.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha ritenuto il ricorso fondato. Elemento decisivo è il parere reso dal Collegio Medico Legale presso la Corte dei Conti, che ha esaminato analiticamente le vicende sanitarie dell’interessata e il relativo punteggio, valutando la documentazione anteriore e successiva alla visita collegiale.
Il consulente ha rilevato che il complesso morboso presentava, allo stato, un’evoluzione peggiorativa rispetto all’epoca del primo accertamento. L’aggravio è stato considerato sia in termini di espressività fenomenologica della sintomatologia, sia in termini di scadimento delle condizioni generali, in particolare per il quadro invalidante ortopedico-reumatologico.
Ai fini della quantificazione, il consulente ha richiamato la normativa di riferimento, ossia il D.M. 05.02.1992, che prevede la possibilità di variazione di 5 punti percentuali in aggiunta all’incidenza della menomazione sulle attitudini di lavoro. Rilevante è stata la considerazione della specifica capacità lavorativa dell’interessata, svolta in attività particolarmente usurante. Su queste basi il Collegio ha espresso parere di invalidità pari al 75 per cento, superiore alla soglia del 74 per cento richiesta dalla norma.
Il giudice ha ritenuto tale giudizio razionale e plausibile, precisando che, essendo la documentazione sanitaria esaminata essenzialmente antecedente alla visita medico-legale del 05.12.2018, la percentuale di invalidità doveva considerarsi sussistente già a quella data. Ne è derivato l’accoglimento della domanda, con decorrenza dal 12.06.2018, corrispondente alla data dell’istanza amministrativa.
Le spese legali, seguendo la soccombenza, sono state liquidate in favore del difensore antistatario in euro 1.500, oltre IVA e CPA, con nulla per le spese del giudizio. Il Collegio ha inoltre ravvisato gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, disponendo l’annotazione a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati.
Nota della Redazione
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