Ottemperanza al giudicato pensionistico e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 21 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato il giudice contabile accerta la cessazione della materia del contendere quando l’amministrazione abbia dato esecuzione alla sentenza, ancorché in un momento successivo all’introduzione del ricorso. L’esecuzione tardiva non è irrilevante sul piano delle spese: esse sono compensate per la metà e poste per la restante metà a carico dell’ente, in favore del procuratore antistatario. Nel giudizio pensionistico non vi è luogo a pronuncia sulle spese di giustizia in ragione del principio di gratuità.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato della sentenza di questa sezione n. 85/2021, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento, applicando sulla quota retributiva il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile, con riferimento all’anzianità maturata al 31 dicembre 1995. La sentenza, notificata all’INPS, non era stata impugnata ed era passata in giudicato.
Decorsi inutilmente i termini, il ricorrente ha notificato all’Istituto atto di diffida ex art. 218, comma 1, cod. giustizia contabile, chiedendo l’esecuzione. Ha poi depositato ricorso per l’adozione dei provvedimenti necessari, compresa l’eventuale nomina di un commissario ad acta, con condanna dell’ente alle spese.
La Motivazione della Corte
L’INPS, con memoria depositata il 2.1.2024, ha rappresentato di aver provveduto al ricalcolo del trattamento pensionistico applicando il coefficiente del 2,44%, con decorrenza dal 10.11.2018, e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. Il giudice ha rilevato che l’Istituto ha dato esecuzione alla sentenza n. 85/2021 con il provvedimento depositato in atti, in relazione al quale l’interessato nulla ha osservato.
Da qui la conclusione che è venuta meno qualsiasi ragione di contrasto tra le parti. Il collegio richiama sul punto Cass. civ. Sez. Un. n. 1048 del 2000, Cass. civ. Sez. I n. 4714 del 2006 e Cass. civ. Sez. III n. 17312 del 2015, a conferma del consolidato orientamento in materia di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta esecuzione.
La documentazione prodotta risulta idonea a far emergere l’intervenuta esecuzione della sentenza, seppur in un momento successivo all’introduzione del giudizio di ottemperanza. All’adozione del provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico seguirà la corresponsione dei ratei arretrati e la messa in pagamento del trattamento da parte dell’INPS.
Quanto alle spese, non vi è luogo a pronuncia per quelle di giustizia in ragione del principio di gratuità del giudizio pensionistico. Le spese di lite, considerato che l’esecuzione è intervenuta solo dopo l’introduzione del presente giudizio, sono compensate per la metà; la restante metà, pari a € 300,00 oltre accessori, è posta a carico dell’INPS in favore del procuratore antistatario. La Corte accerta pertanto l’intervenuta esecuzione della sentenza n. 85/2021 e provvede come da dispositivo.
Nota della Redazione
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