Pensione reversibilità a figlia inabile con dichiarazione sostitutiva di vivenza a carico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 241 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di reversibilità spettante alla figlia inabile superstite, il requisito sanitario dell’inabilità deve sussistere sia prima sia alla data del decesso del dante causa e può essere accertato mediante il parere del Collegio medico legale presso la Corte dei conti. Il requisito della vivenza a carico di cui all’art. 85 del T.U. n. 1092 del 1973 può essere provato anche mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la documentazione allegata, tanto più se il diniego dell’INPS non abbia contestato specificamente tale requisito. Sugli arretrati spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest’ultima limitatamente all’importo eccedente quello dovuto per interessi, secondo il principio del cumulo parziale.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’INPS ha respinto la domanda di pensione di reversibilità presentata quale figlia inabile superstite del genitore, deceduto in data indicata come omissis. Esaurito senza esito il ricorso in via amministrativa, la ricorrente ha adito la Corte dei conti, richiamando la documentazione medica attestante le patologie di cui è affetta e, quanto al requisito del mantenimento, la giurisprudenza di legittimità, evidenziando di aver convissuto con il genitore che la manteneva in modo regolare e costante, come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

L’INPS ha chiesto il rigetto del ricorso per assenza del requisito sanitario, avendo la Commissione medica di verifica di Roma escluso l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso, e per difetto di prova della vivenza a carico. In subordine ha chiesto dichiararsi non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

Con ordinanza istruttoria il giudice ha richiesto il parere al Collegio medico legale presso la Corte dei conti, fissando nuova udienza per la prosecuzione del giudizio. Il Collegio ha esaminato la documentazione e ha evidenziato la sussistenza del requisito dell’inabilità sia prima sia alla data del decesso del dante causa. Tale parere è stato condiviso dal giudice, che su di esso ha fondato il riconoscimento del requisito sanitario.

Quanto al requisito della vivenza a carico, il giudice ha rilevato che l’INPS non ne aveva contestato la sussistenza nel provvedimento di diniego. Ai fini probatori assume rilievo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà depositata dalla ricorrente, unitamente alla documentazione allegata alle note autorizzate. Il ricorso è stato quindi accolto.

Sugli oneri accessori, il giudice ha riconosciuto alla ricorrente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sugli arretrati, quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento. Il criterio applicato è quello del cumulo parziale, richiamato dalla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/2002.

Alla soccombenza dell’Istituto è seguita la condanna alle spese di lite, quantificate in € 1.500,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore dell’avvocato antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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