Divieto di cumulo tra pensione privilegiata e rendita INAIL per ex CPDEL (Corte dei Conti Sez. III App. n. 8 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di cumulo tra pensione privilegiata e rendita INAIL, sancito dall’art. 65, terzo comma, d.P.R. n. 1092/1973 per il personale civile dello Stato, esprime un principio di carattere generale nell’ambito delle pensioni pubbliche, applicabile anche agli iscritti alla Gestione Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali. La disciplina di cui all’art. 1, comma 43, legge n. 335/1995 non è pertinente, riguardando le prestazioni della sola assicurazione generale obbligatoria e non i trattamenti privilegiati. Ove il giudice di primo grado abbia definito il giudizio con il criterio della ragione più liquida, omettendo l’esame del capo sull’irripetibilità dell’indebito, l’appello che accerti il primo capo va accolto con rimessione al primo giudice per la verifica dei presupposti della buona fede, questione di fatto preclusa al giudice di appello.

Il Fatto

Un ex infermiere professionale di un’azienda ospedaliera, iscritto alla Gestione Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, gode di una pensione privilegiata diretta e di una rendita INAIL per le stesse patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio. Rilevata la titolarità di entrambe le prestazioni, l’INPS ha ridotto la pensione privilegiata di una somma pari alla rendita e ha notificato un indebito di importo rilevante.

Il giudice monocratico di primo grado, applicando il criterio della ragione più liquida, ha accolto il ricorso, dichiarando inapplicabile la riduzione e, di conseguenza, irripetibile l’indebito. L’INPS ha proposto appello, contestando sia la qualificazione giuridica sia la buona fede del percettore. Resiste l’appellato, eccependo l’inammissibilità del gravame e la violazione di precedenti giudicati contabili.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio rigetta le eccezioni di inammissibilità. La procura in calce all’atto conferisce lo ius postulandi per il giudizio di appello, coerentemente con le conclusioni richieste. Quanto all’assenza di violazione di norme, l’appello investe la portata dispositiva e l’ambito applicativo della disciplina sul divieto di cumulo, costituendo motivo di diritto secondo la sentenza delle Sezioni riunite n. 10/QM/2000. Infine, le conclusioni possono desumersi dall’esame complessivo dei motivi, conformemente a quanto previsto dall’art. 190 c.g.c. e all’orientamento di Cass. n. 25751 del 2013.

Nel merito, la questione riguarda l’applicabilità della riduzione prevista dall’art. 65, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973 agli iscritti alla gestione ex CPDEL. Il Collegio esclude la rilevanza dell’art. 1, comma 43, legge n. 335/1995, che attiene solo alle prestazioni della assicurazione generale obbligatoria. La pensione privilegiata dei dipendenti pubblici è invece disciplinata, per gli iscritti alla CPDEL, dal R.D.L. n. 680/1938 e dalle leggi successive.

Il percorso argomentativo ricostruisce l’evoluzione della tutela: dall’equo indennizzo e dalla pensione privilegiata come forme di copertura dell’area del pubblico impiego non assicurata contro gli infortuni, fino all’universalizzazione della tutela INAIL avviata con il d.lgs. n. 38/2000 e al riassetto del sistema delle cause di servizio. In questa cornice l’art. 65, comma 3 esprime un principio generale di coordinamento, volto a impedire che dal medesimo fatto genetico derivi una duplicazione di provvidenze a carico della finanza pubblica.

Non assume rilievo decisivo l’assenza di espresso rinvio nel R.D. n. 680/1938: la norma è anteriore al d.P.R. n. 1124/1965 e non contiene alcuna disciplina di raccordo con la rendita INAIL. Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile conforme (Sez. I App. n. 290/2012) e amministrativa in tema di equo indennizzo (Cons. Stato n. 350/2001, n. 2410/2012), nonché l’evoluzione normativa sulla tutela INAIL per gli enti locali. Una lettura restrittiva lederebbe il principio di eguaglianza, per l’irragionevolezza della differenza di disciplina, senza violare gli artt. 36 e 38 Cost.

Quanto alla violazione del giudicato contabile, il Collegio ritiene che essa non sussista, vertendo il giudizio sull’esistenza dell’indebito notificato successivamente. Poiché il primo giudice ha omesso l’esame del secondo capo, relativo alla irripetibilità e alla buona fede, trattandosi di questione di fatto, la cognizione è preclusa al giudice di appello: l’appello va accolto con annullamento della sentenza e rimessione al primo giudice.

Nota della Redazione

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