Riliquidazione pensione polizia, aliquota 2,44% anche ai già pensionati (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 334 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021 si applica anche al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile già collocato in pensione prima della sua entrata in vigore, con decorrenza economica dal 1° gennaio 2022. Ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto trova applicazione l’aliquota annua del 2,44 per cento per ogni anno utile. Sulle maggiori ratee spettano interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il principio del cumulo parziale. Le spese legali sono compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale e dell’intervento legislativo sopravvenuto.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico invocando l’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021. La domanda mirava a ottenere l’aliquota del 2,445 per cento dalla data del congedo, con condanna dell’INPS e vittoria delle spese distratte al procuratore antistatario.

L’INPS non si è costituito. All’udienza del 10 luglio 2024 il difensore del ricorrente si è riportato agli atti insistendo per l’accoglimento. La causa è stata decisa con sentenza depositata l’11 luglio 2024.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il giudice dichiara la contumacia dell’INPS. Passa poi al merito, riportando il testo dell’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, che estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso al 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni effettivamente maturati, l’art. 54 del testo unico n. 1092/1973 ai fini del calcolo della quota retributiva, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.

Il Collegio richiama l’interpretazione delle Sezioni centrali d’Appello, che hanno ritenuto la norma applicabile anche ai soggetti già in pensione prima della sua entrata in vigore, ma con decorrenza economica al 1° gennaio 2022 (Corte conti, Sez. II Giuris. d’Appello, sent. n. 33/2022, alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), c.g.c.; in termini Sez. I, sent. n. 134/2022).

Su questa base, e tenuto conto della sentenza n. 33/2023 della Corte costituzionale, il ricorso è parzialmente accolto. Viene riconosciuta la riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota annua del 2,44 per cento sulla quota retributiva, con effetto, quanto agli arretrati, dal 1° gennaio 2022.

Sugli oneri accessori il giudice riconosce interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria, quest’ultima limitata all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il principio del cumulo parziale affermato dalle Sezioni Riunite n. 10/2002. Le competenze legali sono compensate in considerazione dei diversi orientamenti giurisprudenziali, delle recenti pronunce delle Sezioni riunite e dell’intervento legislativo richiamato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *