Pensione militare in ausiliaria, quota C non rivalutabile oltre l’ottanta per cento (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 437 del 19.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel calcolo del trattamento pensionistico dei dipendenti pubblici l’aliquota di rendimento non può superare l’ottanta per cento della base pensionabile. Per il personale militare tale limite discende dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e non è derogato dalla novella del 2014. La clausola di salvaguardia introdotta dall’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014 rende irrilevante l’anzianità contributiva maturata dopo il 31.12.2011 per chi a quella data vantava già la massima anzianità. Il soggetto già in possesso dell’ottanta per cento non può conseguire alcun beneficio economico aggiuntivo dalla valorizzazione della quota C. Il trattamento meno favorevole derivante dal doppio calcolo ante e post riforma è dunque legittimo, poiché la permanenza in ausiliaria produce già una valorizzazione tramite il nuovo coefficiente di trasformazione dei contributi accantonati.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico in qualità di ex militare, ha chiesto la riliquidazione della pensione per vedersi riconosciuti i periodi di collocamento in ausiliaria nell’ambito della quota C. Ha dedotto la violazione dell’art. 1864 del Codice dell’Ordinamento Militare, dell’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014 e dell’art. 24, comma 2, d.l. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011. Ha inoltre invocato il ricalcolo per effetto del richiamo in servizio durante il periodo di ausiliaria e la valorizzazione dei contributi versati sugli accessori erogati per attività extra-ordinarie.
L’INPS si è costituito eccependo la carenza di legittimazione passiva quale ordinatore secondario di spesa e, in subordine, la prescrizione dei ratei. Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha chiesto il rigetto, difendendo la legittimità del provvedimento di liquidazione adottato in conformità alle direttive interne.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto il ricorso, muovendo dalla ricostruzione del sistema previdenziale. Prima della riforma Fornero le pensioni di chi aveva maturato più di diciotto anni di servizio al 31.12.1995 erano liquidate interamente con il sistema retributivo, entro l’aliquota massima dell’ottanta per cento raggiungibile con quaranta anni di anzianità (art. 54 d.P.R. n. 1092/1973). Le anzianità ulteriori non erano valorizzabili.
Con l’art. 24, comma 2, d.l. n. 201/2011 è stato introdotto il sistema pro rata: alle anzianità dal 1.1.2012 si applica il calcolo contributivo (quota C). Il correttivo del 2014, con l’art. 1, commi 707 e 708, legge n. 190/2014, ha imposto il doppio calcolo, applicando il risultato meno favorevole al pensionato anche ai trattamenti già liquidati.
Il Giudice ha ritenuto legittima la previsione per cui nel calcolo retributivo non può applicarsi un’aliquota superiore all’ottanta per cento già raggiunta prima del 31.12.2011. La novella del 2014 lascia inalterati i criteri di determinazione della retribuzione pensionabile e delle aliquote di rendimento. Ne deriva che nessun vantaggio può trarre il ricorrente dalla disciplina integrata del comma 707, che rende irrilevante l’ulteriore anzianità maturata dopo il 2012 per chi già godeva della massima aliquota.
Quanto alla posizione di ausiliaria, la Corte ha osservato che i periodi maturati dal 1° gennaio 2012 ricevono già valorizzazione ai fini pensionistici sulla quota C, mediante l’applicazione del nuovo coefficiente di trasformazione dei contributi accantonati. Sul punto ha richiamato il proprio orientamento, confermato dalle pronunce di altre sezioni regionali e di appello. Ha inoltre precisato che la questione del richiamo in servizio rientra nella giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro, mentre il trattamento pensionistico resta determinato dalla retribuzione erogata e dai contributi effettivamente versati. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese per giustificati motivi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.