Il danno da disservizio richiede una lesività patrimoniale minima e provata (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 9 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il danno da disservizio, avendo natura patrimoniale, è risarcibile solo quando la condotta del dipendente superi un livello minimo di lesività, tale da far presumere, secondo l’id quod plerumque accidit, una incidenza negativa sull’efficiente svolgimento dell’azione amministrativa. La quantificazione equitativa del pregiudizio non può prescindere dall’effettiva durata dell’allontanamento dal servizio, pena l’attribuzione alla voce di danno di un carattere sanzionatorio estraneo alla sua natura. Il difetto di prova del danno patrimoniale non esclude la rilevanza disciplinare o penale della condotta. L’assenza di turbative o disagi concreti e la brevità dell’episodio escludono la responsabilità amministrativa.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio un dipendente della Corte dei conti, chiedendone la condanna al pagamento di euro 992,74, oltre accessori, a titolo di danno da disservizio. I fatti risalivano al 19 giugno 2018, quando il dipendente, addetto al varco di ingresso, si era allontanato dalla postazione e aveva agevolato l’accesso e l’uscita di persone estranee, eludendo il sistema di rilevazione delle presenze.
I fatti erano stati accertati dai Carabinieri del Comando della Corte e dal Servizio ispettivo, anche mediante videosorveglianza, ed erano confluiti in un procedimento penale per truffa in concorso nonché in un procedimento disciplinare, definito con sanzione di sospensione dal servizio per trenta giorni. Il dipendente, rimasto contumace, non aveva controdedotto in fase precontenziosa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara preliminarmente la contumacia del convenuto, ritualmente evocato in giudizio e non costituito, ai sensi dell’art. 93, comma 5, cod. giust. cont. Nel merito, la questione riguarda la configurabilità del danno da disservizio nella figura del danno da lesione del nesso sinallagmatico, sostenuta dalla Procura sul presupposto che l’attività illecita si fosse consumata durante il turno e nell’esercizio della funzione pubblica.
La Corte richiama la nozione consolidata secondo cui il pregiudizio erariale in esame consiste nell’effetto dannoso causato all’organizzazione amministrativa dal comportamento illecito del dipendente. Muovendo da tale premessa, il Collegio nega che il comportamento contestato sia idoneo a dimostrare la sussistenza del danno.
Il passaggio centrale riguarda la soglia di lesività: proprio perché di natura patrimoniale, il danno da disservizio deve superare un livello minimo, tale da far presumere l’incidenza negativa sull’efficienza dell’azione amministrativa. Nel caso concreto i comportamenti si collocano in un brevissimo intervallo di tempo, al cambio di turno, senza prova di reiterazione e senza turbative o disagi alla regolarità del servizio di portineria.
Il Collegio censura poi la quantificazione equitativa: il requirente non ha motivato il criterio adottato, non collegato all’effettivo periodo di allontanamento, e la scelta di liquidare la metà della retribuzione mensile non risulta proporzionata a quel periodo. Così calcolato, il danno assume un carattere sanzionatorio, estraneo alla sua natura.
Il difetto di prova del danno patrimoniale, conclude la Corte, non esclude la rilevanza disciplinare della condotta — come avvenuto nel caso di specie — né un’eventuale rilevanza penale. La domanda è pertanto respinta per difetto di prova del danno; nulla per le spese, stante la contumacia del convenuto.
Nota della Redazione
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