Pensione privilegiata e onere della prova della ascrivibilità a tabella A (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 41 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio pensionistico è giudizio sul rapporto e non di mera impugnazione: ai fini dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. è sufficiente che l’amministrazione sia stata messa in condizione di provvedere sulla domanda, anche quando il ricorso investa unicamente il verbale della C.M.O. che, di fatto, preclude l’accesso al beneficio. Nel merito, ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, grava sul ricorrente l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla pensione privilegiata, secondo il principio dell’art. 2697 c.c. La consulenza tecnica d’ufficio non è prova, ma mezzo istruttorio di valutazione di fatti già acquisiti, e non può esonerare la parte dall’onere probatorio. Il giudice rigetta il ricorso quando il quadro clinico documentato non è equivalente, per gravità, alle patologie della tabella A e il parere del consulente di parte è apodittico sull’ascrivibilità.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale della Marina Militare cessato dal servizio per limiti di età, aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due patologie — “segni di iniziale artrosi diffusa del rachide” e “pansinusite fronto mascellare a grado non invalidante” — con equo indennizzo per la prima secondo la tabella B. Con istanza del 24 febbraio 2020 aveva chiesto i benefici del d.P.R. n. 461/2001, in particolare la pensione privilegiata ordinaria.

Sottoposto a visita, la C.M.O. di La Spezia aveva ascritto la prima patologia alla tabella B del d.P.R. n. 834/1981 e attestato la non valutabilità della seconda. Il ricorrente ha impugnato tale valutazione, sostenendo, anche su relazione di proprio consulente, che la patologia dovesse essere ascritta alla tabella A, VII categoria, con conseguente diritto alla pensione. L’Inps ha chiesto il rigetto, richiamando la natura vincolante del parere del Comitato di verifica; il Ministero della difesa ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, l’infondatezza, opponendosi alla consulenza tecnica d’ufficio.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge le eccezioni di inammissibilità. Richiamata la giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sez. giur. d’ap. Sicilia, n. 187/A/2018; Sez. II giur. centr. d’ap., n. 33/2021), il giudizio pensionistico è giudizio sul rapporto: non occorre l’impugnazione di un provvedimento in senso stretto, ma che l’amministrazione sia stata posta in condizione di provvedere, anche in ottica deflattiva (Corte dei conti, Sez. giur. Liguria, n. 197/2021). Il ricorrente aveva correttamente incardinato il procedimento presso il Ministero e la mancanza di un rigetto espresso non gli è imputabile; il verbale C.M.O., di fatto vincolante, preclude l’accesso ai benefici ed è perciò contestabile.

Nel merito, la Corte richiama l’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973 e il riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. (Corte dei conti, Sez. giur. Liguria, n. 102/2022). Oggetto di contestazione è l’ascrivibilità alla tabella A della patologia lombosciatalgica, quale aggravamento dell’artrosi già riconosciuta. Il ricorrente non ha dimostrato la fondatezza della pretesa: la valutazione della C.M.O. è motivata, priva di vizi logici e coerente con il quadro documentato, che non è stato puntualmente confutato.

La Corte esamina le risultanze cliniche richiamate nel verbale e nel parere del consulente di parte, rilevando che il quadro descritto non è equivalente, per gravità, alle patologie della categoria VII, che comprende anchilosi e perdite di segmenti ossei di particolare rilevanza. Il ricorso e il parere del consulente sono apodittici sulle ragioni dell’ascrizione, omettendo anche di indicare a quale patologia tabellare il quadro sarebbe assimilabile.

Quanto alla consulenza tecnica d’ufficio, la Corte esclude che ve ne siano i presupposti: non è prova vera e propria (Cass. n. 996/1999), ma mezzo istruttorio di valutazione di fatti già acquisiti (Cass. n. 3351/1987), e non può esonerare la parte dall’onere probatorio (Cass. n. 4755/1999). Il ricorso è quindi rigettato, non essendo dimostrato nemmeno il fumus di un errore della C.M.O. Le spese di giustizia non si liquidano per il principio di gratuità dell’art. 10 della l. n. 533/1973; le spese di lite seguono la soccombenza verso l’Inps, mentre verso il Ministero, comparso tramite propri dipendenti non avvocati, sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *