La danza come prova della falsa attestazione di malattia del pubblico dipendente (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 77 del 12.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il pubblico dipendente che giustifica l’assenza dal servizio con una certificazione medica falsa o falsamente attestante lo stato di malattia è tenuto, ai sensi dell’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, a risarcire il danno patrimoniale e il danno all’immagine. La declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 3-quater dell’art. 55-quater ha espunto solo la quantificazione legale e i termini procedurali, lasciando integra la fattispecie. Il danno all’immagine va pertanto liquidato in via equitativa, secondo i canoni della posizione del soggetto agente, del clamor fori e della gravità dei fatti, senza applicazione automatica del criterio del duplum. La prova della falsità della malattia può desumersi dal compimento, nei periodi certificati, di attività fisiche incompatibili con le patologie addotte.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio un dipendente del Ministero della Difesa, addetto a mansioni di cuoco, chiedendo la condanna al risarcimento del danno da assenza dal servizio per falsa attestazione di malattia. Secondo l’accusa, il convenuto si sarebbe assentato per lunghi periodi esibendo certificati medici, mentre nello stesso tempo partecipava a lezioni ed esibizioni di ballo in diverse località del nord Italia.

Gli atti del contestuale procedimento penale si erano chiusi con applicazione della pena su richiesta per truffa e falso. Il convenuto si è costituito deducendo l’effettività delle patologie, la buona fede e la difficoltà degli spostamenti verso la sede di servizio, chiedendo in via subordinata una riduzione del danno e il riconoscimento dell’esercizio del potere riduttivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile richiamando l’art. 55-quinquies, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, che punisce il dipendente pubblico il quale giustifichi l’assenza con certificazione medica falsa o falsamente attestante lo stato di malattia. Il comma 2 impone l’obbligo di risarcire il danno patrimoniale, pari alla retribuzione corrisposta nei periodi di mancata prestazione, e il danno all’immagine.

Quanto al danno all’immagine, la Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 2020, che ha dichiarato illegittimi il secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell’art. 55-quater, espungendo i termini procedurali e la quantificazione legale non inferiore a sei mensilità. La fattispecie dell’art. 55-quinquies resta peraltro incisa solo in parte e la liquidazione va condotta secondo i tradizionali canoni della posizione del soggetto agente, del clamor fori e della gravità dei fatti.

Sul piano del fatto, la Corte rileva che i certificati medici coprono numerosi e articolati periodi tra il 2018 e il 2019, per patologie diverse. La documentazione acquisita, costituita da post e locandine diffusi dallo stesso convenuto sui social, attestazioni di terzi e schedari degli alloggiati forniti dalla Questura, dimostra però la sua presenza a spettacoli e serate danzanti proprio nei giorni di asserita malattia. Nel novembre 2019 le forze di polizia hanno assistito direttamente a esibizioni del convenuto, riscontrandone la piena capacità deambulatoria.

Le difese del convenuto non reggono. Alcuni medici certificanti hanno ammesso di aver basato le attestazioni sulle dichiarazioni del paziente; i referti prodotti riguardano patologie di limitato rilievo clinico; la scelta di risiedere lontano dalla sede di servizio è frutto di libera determinazione e non costituisce esimente, tanto più che il convenuto ha viaggiato ampiamente per ballare. Irrilevanti sono pure gli impegni finanziari e le sanzioni disciplinari già subite.

Accertata la condotta, la Corte liquida il danno patrimoniale e riduce il danno all’immagine, escludendo il criterio del duplum inizialmente prospettato e riparametrandolo equitativamente in considerazione del modesto risalto mediatico e del ruolo non apicale ricoperto. La condotta è connotata da dolo, il che esclude l’esercizio del potere riduttivo; il versamento di euro 5.000,00, ove confermato, sarà decurtato in sede esecutiva nel respect del ne bis in idem.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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