Riscatto maggiorazione un quinto servizio militare anche per assicurato INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 12 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Rientra nella giurisdizione della Corte dei conti la controversia avente ad oggetto la misura del trattamento previdenziale spettante a un ex dipendente pubblico, anche quando la futura pensione sia erogata dall’AGO e i contributi siano stati trasferiti alla gestione privata dell’INPS, perché il petitum sostanziale attiene al rapporto pensionistico maturato nel pubblico impiego. L’eccezione di prescrizione è infondata, posto che il diritto alla pensione è imprescrittibile tanto nell’an quanto nel quantum. Nel merito, la facoltà di riscatto oneroso della maggiorazione contributiva di un quinto del servizio militare, prevista dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997, non presuppone la permanenza dello status di militare o di dipendente pubblico al momento della domanda. Le maggiorazioni figurative maturate durante il servizio militare possono essere valorizzate anche nella nuova posizione assicurativa, ai fini del computo totale dei servizi comunque prestati.
Il Fatto
Il ricorrente, collocato in congedo a domanda il 1° maggio 2002 senza diritto a pensione dopo aver maturato venticinque anni e sette mesi di servizio militare utile, chiedeva all’INPS nel settembre 2020 il riscatto oneroso, a proprie spese, della maggiorazione contributiva pari a un quinto del servizio militare prestato tra il 5 ottobre 1981 e il 30 aprile 2002, ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997. L’Istituto rigettava la domanda nel maggio 2021, ritenendo la norma non applicabile ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria.
Il ricorrente impugnava il rigetto davanti alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento del diritto al riscatto e la condanna dell’INPS all’emissione del relativo provvedimento. L’INPS eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice contabile, avendo trasferito periodi e contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e in subordine la prescrizione decennale, essendo cessato il rapporto di pubblico impiego dal 1° maggio 2002.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico delle pensioni affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando le proprie precedenti decisioni (sez. Lombardia n. 11 del 2023 e n. 18 del 2023) e la giurisprudenza di legittimità sul carattere esclusivo della giurisdizione contabile in materia pensionistica. Il criterio di collegamento è dato dalla materia: nella giurisdizione della Corte dei conti rientrano tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale.
La circostanza che la futura pensione vitalizia sarà erogata dall’AGO e che i contributi siano stati trasferiti alla gestione privata non sposta la giurisdizione. Il punto in contestazione resta la misura del trattamento spettante all’interessato nel periodo di pubblico impiego. La Corte richiama Cass. Sez. Un. n. 12722 del 2005 e n. 152 del 1999, oltre alle pronunce delle Sezioni riunite n. 8/QM/2011 e n. 11/QM/2011 in tema di costituzione della posizione assicurativa INPS.
Infondata è anche l’eccezione di prescrizione. Ai sensi dell’art. 5 d.P.R. n. 1092/1973 il diritto alla pensione è imprescrittibile sia in relazione all’an sia al quantum, come già affermato dalla stessa sezione con la decisione n. 11 del 2023.
Nel merito il ricorso è fondato. L’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997 non riserva affatto la facoltà ivi prevista a coloro che conservino lo status di militari al momento della domanda. Le maggiorazioni figurative comunque maturate durante il servizio militare possono essere valorizzate anche nella nuova posizione, ai fini del computo totale dei servizi comunque prestati. Il giudice richiama sul punto le decisioni sez. Lombardia n. 11 del 2023 e n. 18 del 2023, applicando l’art. 17 disp. att. Codice di giustizia contabile.
Il ricorso è quindi accolto, con riconoscimento del diritto del ricorrente al riscatto oneroso ai fini pensionistici previo pagamento della contribuzione corrispondente a un quinto del periodo di servizio militare effettivo comunque prestato. Le spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, sono poste a carico dell’INPS.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.