Definizione agevolata ex art. 130 c.g.c. mediante pagamento e condanna alle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 129 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La definizione del giudizio di responsabilità amministrativa ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. consegue al pagamento integrale e tempestivo della somma ritenuta congrua dalla Sezione, versata nei termini fissati dal Collegio. Intervenuto tale pagamento, il giudizio è definito nei confronti dei convenuti con declaratoria che nulla è più dovuto in relazione alla fattispecie di responsabilità contestata. La definizione agevolata non esonera dal carico delle spese di lite, liquidate come da dispositivo e poste a carico dei convenuti in misura proporzionale. Il rito abbreviato presuppone il parere favorevole della Procura regionale tanto sull’an quanto sul quantum. La funzione della norma è deflattiva: chiude il contenzioso erariale mediante l’adempimento tempestivo dell’obbligazione concordata.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio quattro persone, all’epoca dei fatti appartenenti alla Polizia Locale di Milano, per il danno all’immagine cagionato al Comune, derivante dai fatti accertati con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 49833 del 03.07.2018. Il pregiudizio era stato quantificato in € 70.000,00.
Due dei convenuti si sono costituiti chiedendo, in via preliminare, l’ammissione al rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., con proposta di pagamento pari a € 8.750,00 ciascuno, corrispondente al 50% della somma individualmente ascritta a ognuno dei quattro convenuti. La Procura ha espresso parere favorevole sia sull’an sia sul quantum. All’esito della camera di consiglio i convenuti sono stati ammessi al rito e hanno versato nei termini l’importo prefissato, comprensivo di interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore del Comune di Milano, con prova documentale in atti.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina la sequenza procedimentale innanzi esposta e ne trae la conseguenza giuridica sul piano della definizione del giudizio. Il presupposto è duplice: l’ammissione al rito abbreviato disposta dal Collegio e l’integrale e tempestivo pagamento della somma ritenuta congrua, versata nei termini fissati.
Accertati entrambi, la Corte applica l’art. 130, comma 8, del c.g.c. e statuisce la definizione del giudizio per le parti convenute. La formula del dispositivo è coerente con la funzione dell’istituto: dichiarare che nulla è più dovuto dai convenuti in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa dedotta nell’atto di citazione.
La definizione agevolata non assorbe tuttavia il regolamento delle spese. La Sezione condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 222,38 e ripartite nella misura del 50% ciascuno. La pronuncia riflette il principio per cui il beneficio deflattivo opera sul merito della pretesa risarcitoria, non sui costi del processo.
La decisione si fonda esclusivamente sul riscontro documentale dei versamenti, comprovati da bonifico e reversali di incasso acquisiti agli atti, e sul parere favorevole dell’organo requirente. Non residuano, pertanto, questioni di merito da scrutinare: la vicenda si chiude sul piano dell’adempimento e della conseguente declaratoria di insussistenza di ulteriori pretese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.