Nessun arrotondamento della frazione di mese per i 18 anni al 31.12.1995 (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 16 del 31.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 13, l. n. 335/1995 subordina il mantenimento del calcolo retributivo alla maturazione, alla data del 31.12.1995, di un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni. Il meccanismo di arrotondamento delle frazioni di mese previsto dall’art. 3 l. n. 274/1991 non è invocabile per raggiungere tale soglia, che richiede un requisito effettivo e concretamente maturato. L’art. 59, comma 1, lett. b), l. n. 449/1997 e le altre disposizioni sugli arrotondamenti hanno natura di norma eccezionale, operano al momento della cessazione del rapporto e non si applicano oltre i casi e i tempi previsti. L’impiego dell’avverbio “almeno” esclude la rilevanza di lassi temporali inferiori ai diciotto anni effettivi.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato e collocato in quiescenza col sistema misto, ha chiesto la rideterminazione del trattamento pensionistico con applicazione del sistema retributivo. L’INPS gli aveva riconosciuto 17 anni e 11 mesi di servizio utile al 31.12.1995, senza computare, secondo la sua tesi, il periodo di 1 mese e 5 giorni ricongiunto e riconosciuto dal Prefetto.
Secondo il ricorrente, correttamente valutato quel periodo, il servizio utile avrebbe superato i 18 anni con diritto al regime retributivo sino al 2012, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS si è costituito eccependo l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ha anzitutto verificato che il periodo di ricongiunzione di 1 mese e 5 giorni è stato effettivamente ricompreso nel foglio di calcolo relativo al servizio utile fino al 31.12.1992, come risulta dal documento prodotto dall’ente. La doglianza del ricorrente si è quindi concentrata sul mancato riporto dei 24 giorni maturati a fine 1992 nel computo del periodo arrotondato.
Anche tale prospettazione è stata ritenuta frutto di erronea valutazione. Dal foglio di calcolo emerge che i 24 giorni hanno comportato l’arrotondamento del periodo da 14 anni, 3 mesi e 24 giorni a 14 anni e 4 mesi, poi sommato ai 3 anni e 7 mesi maturati dal 1.1.1993 al 31.12.1995.
Il punto decisivo è però altro. Per raggiungere i 18 anni non si sarebbe trattato di arrotondare 6 giorni, bensì un mese. Il giudice, richiamando la più recente giurisprudenza di appello — Sez. II App. n. 2 e n. 223/2021, n. 283/2022; Sez. III App. n. 126/2018, n. 67/2019, n. 56/2020; Sez. I App. n. 249 e n. 354/2020, n. 328/2023 — ha escluso che l’arrotondamento possa operare per il raggiungimento della soglia.
Le tecniche di calcolo dell’art. 40 d.P.R. n. 1092/1973, abrogato dall’art. 59, comma 1, lett. b), l. n. 449/1997, sono state superate dai successivi interventi normativi. L’art. 1, comma 13, l. n. 335/1995 introduce un regime speciale e intertemporale, temporalmente circoscritto, che consente l’ultrattività del sistema retributivo solo a condizione del requisito minimo effettivo.
Le disposizioni sugli arrotondamenti hanno natura di norma eccezionale, inapplicabile oltre i casi e i tempi considerati, in ossequio all’art. 14 delle preleggi. L’avverbio “almeno” esclude la rilevanza di lassi inferiori ai 18 anni, e non è esperibile il ricorso all’analogia iuris. Essendo pacifico che il ricorrente non vantava 18 anni al 31.12.1995, il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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