Silenzio sull’istanza di pensione privilegiata e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 162 del 03.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sul silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, il sopravvenuto esercizio della pretesa azionata nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, con estinzione del giudizio. La declaratoria presuppone la conferma documentale dell’avvenuto soddisfacimento dell’interesse del ricorrente e la concorde istanza delle parti. La compensazione delle spese è ammessa in presenza di ragioni evidenziate dalla parte resistente, valutate dal giudice ai sensi dell’art. 151 c.g.c.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Interno, chiedeva l’attribuzione del trattamento pensionistico privilegiato in relazione a un’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio con decreto ministeriale e classificata in 7^ Categoria della Tabella A dal competente organo medico-legale. Malgrado la completezza dell’istruttoria e la scadenza del termine di conclusione del procedimento fissata all’agosto 2022, l’atto attributivo non veniva adottato.
Il ricorrente notificava quindi atto di diffida all’INPS e al Ministero dell’Interno, con termine di scadenza rimasto senza esito, e proponeva ricorso a questa Corte, depositato il 18 marzo 2024. Entrambe le Amministrazioni si costituivano documentando di aver attribuito la pensione, con arretrati, in data successiva alla diffida, e chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Il legale del ricorrente confermava l’avvenuto soddisfacimento della pretesa, insistendo per le spese; l’INPS chiedeva la compensazione.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum attiene alla sorte del giudizio sul silenzio-inadempimento quando la pubblica amministrazione provveda nelle more del processo. La Corte rileva che la documentazione in atti comprova l’adozione del provvedimento attributivo della pensione, comprensivo degli arretrati, e che tale esito è confermato dallo stesso ricorrente nella propria memoria.
Il collegio sottolinea la concorde istanza delle parti quale ulteriore elemento di conferma. La cessazione della materia del contendere può pertanto essere dichiarata giudizialmente, con conseguente estinzione del giudizio, non residuando alcun interesse alla pronuncia sul dedotto inadempimento.
Quanto alle spese, la Corte accoglie la richiesta di compensazione avanzata dall’INPS, richiamando i motivi evidenziati dall’Istituto nella memoria e ribaditi in udienza. La decisione si fonda quindi sulla valutazione comparativa delle condotte processuali delle parti, confermando il potere del giudice contabile di compensare le spese ai sensi dell’art. 151 c.g.c.
La pronuncia non affronta il merito della spettanza del trattamento privilegiato, già riconosciuto in sede amministrativa, ma si limita a prendere atto dell’intervenuto soddisfacimento della pretesa e a definire il processo con la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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