Ricongiunzione contributiva militare e difetto di giurisdizione del giudice contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 83 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella materia della ricongiunzione contributiva ai sensi della legge n. 29/1979, la giurisdizione del giudice contabile è circoscritta al calcolo del quantum della pensione spettante sulla base della ricongiunzione già riconosciuta dall’amministrazione di appartenenza. Non spetta al giudice contabile valutare la legittimità del decreto di ricongiunzione adottato dall’amministrazione datrice di lavoro, né sussiste la legittimazione passiva dell’ente previdenziale rispetto a tale provvedimento. La domanda di riliquidazione proposta nei confronti dell’INPS, in mancanza dell’avvenuto riconoscimento del diritto alla ricongiunzione per i periodi controversi, è rigettata. In tema di ricongiunzione, i contributi vengono materialmente trasferiti dalla gestione ove erano stati versati alla gestione ove si opera il ricongiungimento, che eroga un’unica pensione commisurata all’intero periodo.
Il Fatto
Il ricorrente, collocato in quiescenza con il sistema misto con decorrenza 21 dicembre 2020 nel ruolo di militare della Guardia di Finanza, ha chiesto la riliquidazione della pensione con il sistema retributivo, tenendo conto di un periodo di ricongiunzione per contributi versati come apprendista artigiano. In particolare, ha invocato il riconoscimento di n. 37 settimane dal 22.04.1980 al 31.12.1980 e n. 52 settimane dal 1.01.1981 al 31.12.1981, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria sui maggiori ratei.
L’INPS si è costituito eccependo, quanto alla ricongiunzione, il difetto di legittimazione passiva e chiedendo in subordine il rigetto; quanto alla pensione, parimenti il rigetto. Il ricorrente ha prodotto il modello TR C/01 BIS rilasciato dalla sede provinciale INPS di Nuoro in data 26/08/1997, sostenendo che la domanda di ricongiunzione del 08/07/1997 sottintendesse la richiesta di ricongiungimento di tutti i contributi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce l’istituto richiamando la giurisprudenza contabile secondo cui la ricongiunzione è la facoltà riconosciuta ai lavoratori di ottenere un’unica pensione calcolata su tutti i contributi effettivamente versati, con unificazione presso un’unica gestione (C. conti, sez. giur. Toscana, sent. n. 342 del 6 novembre 2023). Richiama altresì il principio per cui i contributi vengono materialmente trasferiti dalla gestione originaria a quella di ricongiungimento (Cass. Sez. Lav. n. 20425/2010).
Il giudice contabile rileva che non è in contestazione tra le parti che l’istanza di ricongiunzione sia stata presentata in data 08/07/1997 al competente Comando Guardia di Finanza e che questi l’abbia definita con decreto del 18/06/1998. Con tale decreto è stata riconosciuta la ricongiunzione di 2 anni e 7 giorni, mentre non è stata ammessa quella per i periodi come apprendista artigiano.
Il punto centrale è processuale: davanti al giudice contabile si radica la giurisdizione limitatamente al calcolo del quantum della pensione sulla scorta della ricongiunzione riconosciuta dall’amministrazione di appartenenza. Non rientra nella giurisdizione valutare la legittimità del decreto adottato dal Comando Guardia di Finanza di Como, all’epoca notificato all’istante; né rispetto a tale legittimità sussiste la legittimazione passiva dell’ente previdenziale, trattandosi di provvedimento di competenza dell’amministrazione datrice di lavoro.
La Corte aggiunge che il ricorrente non ha nemmeno allegato di aver presentato una seconda domanda di ricongiunzione entro l’ultimo giorno di servizio, pacificamente fissato al 20 dicembre 2020, come richiesto dall’art. 4 della legge n. 29/1979. Manca dunque il presupposto dell’avvenuto riconoscimento del diritto alla ricongiunzione per i periodi dal 22.04.1980 al 31.12.1981.
Ne consegue il rigetto della domanda di riliquidazione proposta nei confronti dell’INPS. Stante la particolarità della vicenda — non contestandosi che i contributi fossero stati versati, ma solo che non siano stati ricongiunti — e il tenore letterale della domanda del 1997, la Corte compensa integralmente le spese del giudizio.
Nota della Redazione
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