Cessata la materia del contendere sulla riliquidazione della pensione in via amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 87 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accertamento del diritto alla corretta liquidazione del trattamento pensionistico, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’ente previdenziale, in pendenza di causa, abbia integralmente accolto in via amministrativa la pretesa del ricorrente, provvedendo alla riliquidazione e al pagamento degli arretrati. La soddisfazione extraprocessuale della domanda esclude ogni pronuncia di merito sul diritto fatto valere. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese quando l’istituto abbia dato dimostrazione, mediante specifica allegazione, dell’intervenuta riliquidazione e del pagamento. Il giudice deve verificare l’effettività della condotta satisfattiva sulla base della documentazione prodotta.
Il Fatto
La ricorrente, ex dipendente del Ministero dell’Istruzione, in quiescenza con il sistema contributivo, lamentava che il prospetto di calcolo dell’INPS non avesse valorizzato correttamente le retribuzioni prese a base di calcolo. In particolare, secondo la difesa, gli errori derivavano dalla mancata valutazione della contribuzione aggiuntiva già certificata dall’Istituto e dall’inserimento di retribuzioni errate.
Dopo un ricorso amministrativo rimasto inevaso, la ricorrente adiva la Corte dei Conti per ottenere l’accertamento del diritto alla corretta liquidazione della pensione, con condanna al pagamento degli arretrati, degli interessi e della rivalutazione. L’INPS, costituitosi in giudizio, eccepiva di aver già provveduto alla riliquidazione e al pagamento degli arretrati, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Sezione, in composizione monocratica, esclusa l’esistenza di questioni preliminari, affronta direttamente il merito. La domanda formulata in giudizio era finalizzata a ottenere la riliquidazione del trattamento previdenziale sulla base della corretta contribuzione aggiuntiva e dell’inserimento della corretta retribuzione.
La Corte rileva che tale pretesa è stata integralmente accolta in via amministrativa dall’INPS nel corso del giudizio. L’ente previdenziale ha dimostrato, tramite specifica allegazione e documentazione, di aver proceduto alla riliquidazione del trattamento e al pagamento degli importi con il cedolino di aprile 2024.
Da ciò deriva la declaratoria di cessazione della materia del contendere: la soddisfazione della pretesa fuori dal processo priva la controversia di oggetto, senza necessità di una pronuncia sul diritto sostanziale. La verifica della Corte si ferma all’accertamento dell’effettività della condotta satisfattiva, documentata dall’ente.
Quanto alle spese, la Corte ravvisa giusti motivi per disporne la compensazione, considerando che la riliquidazione e il pagamento sono intervenuti in pendenza di giudizio e che la stessa ricorrente ha concordato sulla cessazione della materia del contendere.
Nota della Redazione
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