Rito abbreviato contabile: estinzione del giudizio per pagamento integrale della somma (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 45 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 c.g.c., il giudizio di responsabilità amministrativa si estingue ai sensi del comma 8 quando il convenuto versi integralmente, in favore dell’amministrazione danneggiata, la somma determinata dal decreto di ammissione al rito. La verifica del pagamento integra l’unico accertamento demandato al collegio in camera di consiglio. La definizione agevolata presuppone l’ammissibilità dell’istanza e la fissazione giudiziale di una somma congrua, non essendo sufficiente l’offerta unilaterale del convenuto. La declaratoria di estinzione consegue alla comprovata riscossione, attestata dalla tesoreria statale, e non alla mera allegazione del bonifico.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio due eredi di un ex dirigente del Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche, deceduto nel 2016, chiedendone la condanna al pagamento di oltre un milione e mezzo di euro in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La pretesa si fondava sulla trasmissione agli eredi dei debiti risarcitori già accertati con sentenze contabili e penali passate in giudicato a carico del de cuius, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. n. 20/1994.
I convenuti, costituitisi, proponevano istanza di definizione con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., offrendo la somma di € 200.000,00. Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole sull’ammissibilità, rimettendo al collegio la valutazione di congruità. Con decreto n. 4/2023 la Sezione dichiarava ammissibile l’istanza, riteneva incongrua l’offerta e fissava in € 500.000,00 la somma da versare, rinviando alla camera di consiglio per la verifica del pagamento.
La Motivazione della Corte
Il collegio ricostruisce il percorso del rito: l’istanza è stata formulata nella memoria di costituzione, depositata nei termini, e non ricorrevano le ipotesi ostative previste dal codice di giustizia contabile. Il decreto di ammissione ha escluso un doloso arricchimento degli eredi correlato a danni direttamente arrecati dagli stessi alla pubblica amministrazione, essendo la loro posizione esclusivamente successoria.
La valutazione di congruità della somma offerta è stata operata alla luce della documentazione in atti: la Corte ha considerato l’ingente entità del debito e la gravità delle vicende illecite descritte nelle pronunce contabili e penali richiamate dall’atto di citazione. Su queste basi ha determinato la somma ex art. 130, comma 7, c.g.c. in € 500.000,00, fissando l’udienza per la verifica dell’integrale versamento.
In prossimità dell’udienza la difesa ha depositato l’attestazione bancaria del bonifico di € 500.000,00, con causale riferita al decreto n. 4/2023. La Banca d’Italia – Divisione Operazioni di Tesoreria ha confermato l’avvenuta riscossione con nota del 3 aprile 2024, allegando la quietanza di tesoreria.
Riscontrato il versamento, il collegio reputa che il giudizio possa essere definito ai sensi del comma 8 dell’art. 130 c.g.c.. La decisione non investe il merito della pretesa risarcitoria, ma si esaurisce nell’accertamento dell’adempimento della condizione cui il rito abbreviato subordina l’effetto estintivo. Considerate le peculiarità della fattispecie, le spese processuali sono dichiarate compensate.
Il dispositivo dichiara pertanto estinto il giudizio a seguito del comprovato pagamento della somma disposta con decreto, in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nota della Redazione
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