Improcedibile il conto del consegnatario per solo debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 82 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali è tenuto alla resa del conto giudiziale solo quando sia titolare di un debito di custodia, ossia quando gestisca un deposito o magazzino alimentato da acquisizioni in stock e destinato a ricostituire le scorte operative. Il consegnatario cui competa un mero debito di vigilanza, limitato alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni assegnati alle articolazioni funzionali e destinati all’uso immediato, è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. A norma dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza non devono rendere il conto giudiziale. Ne consegue che, difettando i presupposti normativi della resa del conto, il giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un consegnatario di beni mobili di un Comune per l’esercizio 2013. Il magistrato istruttore, con relazione d’irregolarità, ha deferito il conto al Collegio rilevando più profili: il deposito presso la Sezione oltre il termine dell’art. 233, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, l’assenza del visto di regolarità del responsabile del Servizio Finanziario, il mancato deposito dell’atto di nomina e la carenza della relazione dell’Organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c..

La difesa dell’agente contabile ha sostenuto che il conto era stato presentato per un equivoco interpretativo, essendo stati erroneamente ricompresi nell’anagrafe degli agenti contabili anche gli agenti amministrativi. All’udienza il difensore ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del giudizio, conclusione condivisa dal Pubblico Ministero.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la qualificazione soggettiva dell’agente. Il punto di partenza è l’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. La norma va letta insieme all’art. 10 del d.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.

La Corte distingue con nettezza le due figure. Il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza, invece, connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale e si sostanzia nella mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso, oltre che nella gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.

Il Collegio chiarisce il criterio di discrimine. Qualora la giacenza presso i singoli uffici ecceda, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità interessata, essa risponde a un’esigenza di continuativo rifornimento e configura una vera e propria gestione contabile, con debito di custodia e obbligo di resa del conto. I beni di consumo giacenti e costituenti le scorte strettamente necessarie all’ordinario funzionamento restano invece esclusi dal conto giudiziale, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.

Applicando tali criteri, la Corte rileva che i beni elencati nelle liste-inventario erano in uso presso l’Ufficio e non custoditi in un deposito. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia una gestione in magazzino conforme al mod. 24 del d.P.R. n. 194/1996. Il Collegio conclude pertanto che sul consegnatario gravava, al limite, un mero obbligo di vigilanza e non quello di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.

Il giudizio di conto è dunque dichiarato improcedibile. Essendo la decisione limitata a mere questioni preliminari, la Corte dispone la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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