Certificati bianchi indebiti: responsabilità contabile e rapporto di servizio delle ESCO (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 72 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il privato che si inserisce nel programma pubblico di incentivazione del risparmio energetico, presentando al GSE progetti di efficientamento non veritieri e così conseguendo indebitamente titoli di efficienza energetica, è legato alla pubblica amministrazione da un rapporto di servizio di fatto e risponde dinanzi alla Corte dei conti del danno cagionato, anche quando non sia percettore diretto del contributo. Il criterio discretivo della giurisdizione contabile non riposa sulla qualità del soggetto, ma sulla funzionalizzazione pubblica della risorsa e sullo sviamento della stessa dalle finalità di legge. La definizione con rito abbreviato nei confronti di taluni convenuti non esplica effetti preclusivi o di giudicato esterno verso gli altri, non configurandosi litisconsorzio necessario. Il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla scoperta del danno, che coincide con l’annullamento dei titoli, e resta sospeso per effetto della disciplina emergenziale.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio due società qualificatesi ESCO, una società di consulenza e diversi soggetti fisici, chiedendo la condanna solidale al pagamento di oltre undici milioni di euro per l’indebito ottenimento di certificati bianchi. Secondo la prospettazione attorea, mediante la falsa attestazione di interventi di efficientamento energetico mai eseguiti, le ESCO avevano conseguito titoli di efficienza energetica poi monetizzati sul mercato gestito dal GME.
Il GSE, all’esito di controlli documentali, aveva dichiarato la decadenza dagli incentivi e richiesto la restituzione dei titoli o del controvalore. I provvedimenti di revoca erano stati impugnati dinanzi al TAR Lazio, con giudizi ancora pendenti. Alcuni convenuti avevano definito la propria posizione con rito abbreviato. La questione centrale riguardava la giurisdizione, l’ammissibilità dell’azione, la prescrizione e la qualificazione soggettiva delle condotte.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione richiamando l’orientamento consolidato della Suprema Corte (Cass., S.U., n. 111/2020; Cass., S.U., n. 5019/2010). Il rapporto di servizio sussiste ogni volta che il privato incida sul programma imposto dalla pubblica amministrazione, frustrando lo scopo perseguito. Irrilevante è il titolo giuridico dell’ingerenza, potendo mancare qualsiasi formalizzazione quando l’attività si esplichi in via di fatto.
La Corte precisa che la giurisdizione non dipende dalla percezione diretta della provvista pubblica, ma dalla fattiva partecipazione alla fattispecie distrattiva. Le condotte ascritte ai convenuti hanno eziologicamente determinato la distrazione dei contributi, con conseguente affermazione della giurisdizione contabile.
Quanto alla competenza territoriale, il Collegio la radica in Piemonte sulla base del criterio della condotta, ex art. 18, comma 1, lett. b), c.g.c.: è in questa Regione che si è svolta la gestione dei beni pubblici e si è verificato il danno. Irrilevanti sono le sedi del GSE e del GME.
La Sezione nega poi la sospensione in attesa del giudizio penale, ribadendo l’autonomia tra i due processi e la diversità delle regole probatorie: la preponderanza dell’evidenza nel giudizio contabile, la prova oltre il ragionevole dubbio nel penale. Le risultanze investigative sono liberamente valutabili quali presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c.
Sul rito abbreviato, la Corte esclude ogni efficacia preclusiva della sentenza definitoria verso gli altri convenuti, escludendo il litisconsorzio necessario e richiamando Cass. n. 17458/2013. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 c.g.c., solo adombrata dal requirente, è dichiarata manifestamente irrilevante e infondata. L’eccezione di prescrizione è respinta: la falsa documentazione integra occultamento doloso del danno, il cui termine decorre dall’annullamento dei titoli; opera inoltre la sospensione ex art. 85 d.l. n. 18/2020.
Nel merito, il Collegio afferma la responsabilità dolosa dei convenuti legati alla società di consulenza, con vincolo di solidarietà ex art. 1, comma 1-quinquies, legge n. 20/1994. Alla società ESCO viene invece ascritta una responsabilità sussidiaria per colpa grave, non essendo emerso il dolo: l’acritico affidamento a terzi non la esentava dal controllo sulla genuinità delle pratiche e sulla destinazione dei fondi. Il danno è quantificato nel controvalore dei titoli percepito, dedotti gli importi già recuperati.
Nota della Redazione
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