Ottemperanza alla sentenza di pensione e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 24 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta emanazione da parte dell’amministrazione resistente del provvedimento attuativo della sentenza determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse ad agire. Non sussiste, infatti, alcuna lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente quando l’amministrazione abbia già adempiuto a quanto postulato con il ricorso. L’ente previdenziale che intervenga nel giudizio nella sola veste di ordinatore secondario della spesa non può svolgere eccezioni di merito, quali la prescrizione, non sollevate nel giudizio sfociato nella sentenza da ottemperare. Le spese di lite si pongono a carico dell’amministrazione in applicazione del principio della soccombenza virtuale, quando il riconoscimento delle ragioni del ricorrente avvenga solo dopo la notifica del ricorso e senza dare seguito alla diffida.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto, con una precedente sentenza della stessa Sezione giurisdizionale, il riconoscimento del diritto a vedersi applicata, sulle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo, l’aliquota annua del 2,44%. La decisione veniva notificata alle amministrazioni interessate e, con formale atto di diffida e messa in mora, il ricorrente invitava l’INPS e il Comando Generale dell’Arma a provvedere all’esecuzione.

Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza e quello fissato nell’atto di diffida, il ricorrente adiva nuovamente la Corte in sede di ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione nei confronti del Ministero della Difesa e dell’INPS, la liquidazione delle somme dovute entro un termine congruo e, in caso di perdurante inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Nelle more il Ministero proponeva appello, senza chiederne la sospensione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva dalla documentazione di causa che la sentenza di cui si discute risulta adempiuta. Il Comando Generale dell’Arma ha allegato il decreto di riliquidazione, trasmesso all’INPS, e ha dedotto di avere ricevuto il ricorso notificato all’Avvocatura dello Stato solo in data successiva al deposito in segreteria.

Quanto alla posizione dell’INPS, la Corte precisa che l’Istituto non può svolgere in questa sede eccezioni di merito, quale quella di prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici, non sollevate nel giudizio sfociato nella sentenza da ottemperare. Nella vicenda in rassegna l’INPS assume la sola veste di ordinatore secondario della spesa: il decreto definitivo di pensione, emendato dal Ministero, è stato inviato all’Istituto per il pagamento, e il comando impartito con la precedente decisione era rivolto alla sola amministrazione della difesa.

Essendo stato emanato il decreto ministeriale, non contestato da controparte quanto al contenuto e alla portata esecutiva della decisione, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse ad agire. La Corte esclude che una decisione di accoglimento possa sortire alcun effetto utile nei confronti di chi ha già adempiuto, con conseguente insussistenza di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente. La richiesta del ricorrente di decidere la causa nel merito non muta l’esito.

Le spese legali sono poste a carico del Ministero della difesa in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Con la rideterminazione della prestazione pensionistica, l’ente ministeriale ha riconosciuto in sostanza la fondatezza delle ragioni del ricorrente solo dopo la notifica del ricorso, senza dare seguito alla diffida, pur avendo a disposizione il termine dilatorio durante il quale avrebbe potuto rappresentare le ragioni del ritardo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *