Nesso causale e concausa efficiente nella pensione privilegiata per ipoacusia da ototossici (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 7 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dipendenza da causa di servizio di un’infermità può essere riconosciuta anche quando questa tragga origine dall’assunzione prolungata di farmaci otolesivi somministrati per curare una patologia contratta in servizio e già riconosciuta come tale. Il nesso eziologico richiede che il servizio costituisca concausa efficiente e determinante, ossia antecedente idoneo a produrre la modificazione peggiorativa dello stato di salute, secondo il criterio della causalità adeguata e non della equivalenza delle cause. La valutazione del consulente tecnico officiato dal giudice, se logica, congrua ed esaustiva rispetto agli atti, costituisce base idonea a fondare l’accertamento del nesso. Il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato ordinario consegue all’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e alla sua ascrizione alla categoria tabellare di riferimento.
Il Fatto
Il ricorrente, già militare della Marina Militare, contrasse nel corso di una missione in Sardegna una tubercolosi polmonare, per la cui cura fu sottoposto a un lungo trattamento antibiotico. Terminate le cure, gli accertamenti presso l’ospedale militare rilevarono, oltre alla guarigione dalla patologia polmonare, una ipoacusia bilaterale neurosensoriale. La Commissione medica ospedaliera riconobbe la correlazione tra le cure e il danno uditivo, dichiarando entrambe le patologie dipendenti da causa di servizio, ancorché modificabili nel tempo.
In seguito a istanza del ricorrente, una successiva Commissione rideterminava l’infermità in ipoacusia neurosensoriale simmetrica pantonale di media entità, ascrivendola alla Tabella A, categoria 7ª. L’amministrazione respinse però la domanda di pensione privilegiata, recependo il parere contrario del competente organo medico-legale. Di qui il ricorso alla Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha disposto l’acquisizione di un parere medico-legale dall’Ufficio medico legale del Ministero della Salute. Il consulente ha concluso che l’infermità è dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla Tabella A, 7ª categoria, voce 29, richiamando la riduzione bilaterale permanente dell’udito accertata con esame audiometrico.
Su tale base la Corte ha ritenuto sussistente il nesso causale tra la patologia e l’attività di servizio. La patologia trae fonte concausale, da un lato, nell’assunzione prolungata di farmaci otolesivi per la cura di malattia dipendente da causa di servizio; dall’altro, nell’attività svolta presso un centro controllo missioni della stazione satellitare, in ambiente caratterizzato da rumori di sottofondo dovuti alle apparecchiature elettroniche e satellitari, per un arco temporale ritenuto sufficiente a stabilire il rapporto di concausalità.
Il giudice richiama la giurisprudenza contabile secondo cui il servizio deve essere causa o concausa efficiente e determinante dell’infermità, dovendo introdurre un quid novi rispetto ai fattori comuni. La concausa non può consistere in disagi generici e connaturati a ogni attività lavorativa, ma in fatti ed eventi concreti, individuati in modo univoco. Viene richiamato anche il criterio amministrativo del cuius commoda eius et incommoda, che addossa all’amministrazione la responsabilità per i rischi specifici.
Nel caso concreto la valutazione del consulente è apparsa esaustiva, logica e congrua rispetto agli atti, sicché la Corte ha affermato il fondamento eziopatogenetico dell’infermità nel servizio svolto. Il ricorso è stato pertanto accolto, con riconoscimento del diritto alla percezione del trattamento pensionistico privilegiato ordinario, agli arretrati dalla data della domanda, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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