Uso auto servizio da capo servizio reperibile non integra danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 30 del 08.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa il danno erariale deve essere provato nella sua effettiva consistenza e non può risolversi in una voce meramente virtuale o pulviscolare. Il canone di noleggio dell’autovettura di servizio, avendo struttura rigida e fissa, costituisce costo che l’Ente avrebbe sostenuto anche in caso di integrale inutilizzo del veicolo. Il consumo di carburante per il tragitto da e verso l’abitazione del dipendente con obbligo di reperibilità non integra danno quando risulti compensato dal risparmio sui costi di custodia notturna dell’autorimessa. La qualifica di capo servizio, non contestata, rende applicabile il principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ.. La condotta, a prescindere dalla sua antigiuridicità, non è fonte di responsabilità se difetta l’elemento strutturale del pregiudizio.

Il Fatto

La Procura Regionale ha citato in giudizio un dipendente di una società in house della Regione Sardegna, con qualifica di impiegato tecnico, contestandogli di aver utilizzato per 210 giornate l’autovettura di servizio per il tragitto casa-lavoro, percorrendo circa dieci chilometri al giorno. Il pregiudizio patrimoniale è stato quantificato in Euro 496,68: Euro 304,45 per l’uso del veicolo, calcolato sul canone di noleggio giornaliero, ed Euro 192,23 per il carburante.

La pretesa scaturisce da una richiesta di rinvio a giudizio per peculato e truffa, con procedimento penale ancora pendente. Il convenuto ha eccepito il difetto dell’elemento oggettivo e soggettivo, deducendo di svolgere le funzioni di capo servizio con obbligo di reperibilità sulle ventiquattro ore, e ha chiesto l’ammissione di prova testimoniale e, in subordine, il potere riduttivo.

La Motivazione della Corte

La Sezione ritiene inammissibile l’istanza istruttoria per irrilevanza e non decisività. Richiama i due orientamenti della Suprema Corte sulle richieste istruttorie: quello più restrittivo, che rimette l’ammissione al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. nn. 12997 del 2004, 12493 e 10 del 2002, 15983 del 2000), e quello più estensivo, che esige la dimostrazione della decisività del punto pretermesso (Cass. n. 15466 del 2002). Ricorda inoltre che spetta al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento (Cass. n. 1892 del 2002). Il materiale documentale basta alla ricostruzione del fatto.

Nel merito, la tesi attorea non è persuasiva. La Corte decide in base alla ragione più liquida, ossia la palese carenza dell’elemento del danno. Dagli atti emerge che il convenuto svolgeva le funzioni di capo servizio e aveva in assegnazione esclusiva una vettura dell’Ente per intervenire tempestivamente sui siti di competenza. Tale qualifica non è stata contestata dalla Procura, con conseguente applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ., richiamando Cass. Sez. Un. n. 12065 del 2014.

Quanto alla prima posta, il canone di noleggio ha struttura rigida e fissa: l’Ente avrebbe sostenuto la spesa anche se il veicolo fosse rimasto parcheggiato. Rispetto al carburante, dalle testimonianze penali è emerso che il garage veniva chiuso di notte; senza la disponibilità dell’auto da parte dei capi servizio, la società avrebbe dovuto garantire un custode continuativo, con emolumenti superiori al costo contestato, pari a Euro 192,23. La Corte osserva inoltre che partire dall’abitazione comportava, per taluni siti, un percorso inferiore rispetto alla partenza dal garage, con risparmio di carburante.

In conclusione, la condotta non ha causato alcun danno patrimoniale; la Corte si astiene da ogni giudizio sull’antigiuridicità e assolve il convenuto. Liquida le spese legali a carico dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 31, comma 2, cod. giust. cont., in Euro 500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *