Riliquidazione pensione e contributi figurativi non accreditati (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 124 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico contabile, i fatti costitutivi non specificamente contestati dalle parti costituite, ai sensi dell’art. 115, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 69/2009 e applicabile al processo contabile per effetto degli artt. 7 e 95, comma 1, cod. giust. cont., possono essere posti a fondamento della decisione in quanto pacifici. Quando le parti resistenti riconoscono che i contributi figurativi di un determinato anno non sono stati accreditati e che il provvedimento di liquidazione non ne tiene conto, la pretesa alla riliquidazione del trattamento pensionistico è fondata. La circostanza che l’ente previdenziale non abbia ancora materialmente integrato l’estratto conto assicurativo non impedisce l’accoglimento, né consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere, perché la sequela degli adempimenti non è esaurita. L’INPS va pertanto condannato alla riliquidazione e al pagamento delle eventuali differenze, con interessi e rivalutazione monetaria.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente delle Ferrovie dello Stato e poi dell’Agenzia delle Entrate, chiedeva la pensione anticipata con decorrenza 01.12.2021. Nel calcolo del trattamento l’INPS non computava i contributi relativi all’anno 2001, in quanto l’estratto conto previdenziale risultava privo di contribuzione per quella annualità.

Il ricorrente adiva quindi la Corte dei conti chiedendo l’accertamento dell’avvenuto svolgimento del rapporto di lavoro e del mancato corretto accredito dei contributi figurativi per il 2001, con condanna dell’INPS alla riliquidazione della pensione, agli arretrati, agli interessi e alla rivalutazione. L’INPS eccepiva di aver liquidato sulla base dei periodi presenti nell’estratto conto, imputando all’Agenzia delle Entrate, soggetto obbligato al versamento, la mancata trasmissione dei dati. Disposta l’integrazione del contraddittorio, l’Agenzia si costituiva e riferiva di aver trasmesso il modello SA/RETT per il 2001, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile respinge anzitutto la richiesta di ulteriore rinvio formulata dall’INPS. Un differimento era già stato disposto, su concorde avviso delle parti, proprio per verificare la riliquidazione; la causa appare pertanto matura per la decisione. Viene poi dichiarata la contumacia del Ministero dell’Economia e delle Finanze, regolarmente notificato e non costituitosi.

Nel merito, la Corte richiama l’art. 115, primo comma, cod. proc. civ. e la regola secondo cui i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite possono essere posti a fondamento della decisione in quanto pacifici. Il giudice precisa, sulla scorta di un precedente della locale Sezione di Appello, che la non contestazione opera solo rispetto ai meri fatti materiali e non all’applicazione di regole giuridiche. Nel caso concreto le parti resistenti hanno confermato che i contributi figurativi del 2001 non sono stati accreditati e che il provvedimento di liquidazione non ne tiene conto.

La Corte rileva che il ricorrente non aveva presentato istanza amministrativa di riliquidazione, ma che l’INPS, proprio a seguito del ricorso, aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate l’aggiornamento della posizione assicurativa. In corso di causa l’Agenzia ha trasmesso il modello SA/RETT per il 2001 debitamente compilato.

Tale adempimento non basta, tuttavia, a sostenere la cessazione della materia del contendere. La sequela di competenza dell’Agenzia si è esaurita con l’invio del modello, ma l’estratto conto assicurativo presso il Fondo speciale dipendenti FS non è stato ancora integrato, come riconosciuto dal procuratore dell’INPS. Poiché l’integrazione è prodromica alla riliquidazione, la pretesa del ricorrente resta fondata e il ricorso va accolto.

L’INPS è quindi condannato alla riliquidazione della pensione con il pagamento delle eventuali differenze a titolo di arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 167, n. 3, cod. giust. cont. e dell’art. 21, n. 2, disp. att. cod. giust. cont. Le spese di lite sono integralmente compensate, avendo il ricorrente adito direttamente le vie giudiziali senza previa istanza amministrativa e essendosi l’INPS diligentemente attivato dopo il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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