Danno all’immagine della P.A. e responsabilità del dirigente per concussione (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 170 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il pubblico dipendente condannato in via definitiva per un delitto contro la Pubblica Amministrazione risponde, innanzi alla Corte dei conti, del danno all’immagine arrecato all’ente di appartenenza, sempre che la lesione sia provata attraverso elementi concreti e non mere affermazioni. La presunzione prevista dall’art. 1, comma 1-sexies, del d.l. n. 190/2012 — pari al doppio della somma o del valore patrimoniale dell’utilità illecitamente percepita — ha natura iuris tantum e non vincola il giudice alla determinazione automatica. Il ruolo dirigenziale del responsabile, il suo contributo causale prevalente e il maggiore disvalore sociale della condotta giustificano, per eguaglianza sostanziale, una quantificazione del danno superiore a quella applicata al mero esecutore materiale.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per la Sicilia ha citato in giudizio un dipendente del Comune di Campobello di Licata, con funzioni di responsabile del servizio Ambiente, chiedendone la condanna al pagamento di euro 6.000,00 in favore dell’ente, oltre spese legali. La pretesa riguarda il danno all’immagine conseguente a una vicenda di concussione accertata in sede penale.

Il dipendente, in concorso con un altro soggetto con mansioni tecniche, era stato accusato di avere abusato della propria qualità di pubblico ufficiale per ottenere illecite utilità da amministratori di una società affidataria di servizi. Il procedimento penale, stralciato, si era definito con sentenza di condanna del convenuto alla pena di anni quattro di reclusione, ridotta in appello e divenuta irrevocabile a seguito del rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione. La Procura contabile ha quantificato il danno tenendo conto della gravità della condotta, della diffusione mediatica e del ruolo rivestito dal convenuto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare del convenuto, che lamenta una lesione del diritto di difesa per non avere potuto accedere alla documentazione acquisita dal Pubblico Ministero contabile. L’eccezione è manifestamente infondata: l’art. 67, comma 1, del codice di giustizia contabile riconosce al presunto responsabile la facoltà di esaminare tutte le fonti di prova e di depositare deduzioni entro il termine di quarantacinque giorni dall’invito a dedurre.

Nel caso concreto, l’invito notificato a mezzo PEC ha espressamente informato il convenuto della facoltà di nominare un difensore e di visionare il fascicolo anche con modalità telematiche, secondo il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022. Il mancato esercizio di tale facoltà non integra pertanto alcuna lesione difensiva, ma costituisce semplice scelta omissiva del convenuto.

Nel merito, la Corte verifica la sussistenza dei presupposti della responsabilità amministrativo-contabile. Il rapporto di servizio è pacifico; la condanna definitiva per concussione dimostra la condotta; le numerose pubblicazioni su testate locali e nazionali, richiamate in più periodi (settembre 2017, gennaio e giugno 2018, marzo-aprile 2018), provano la lesione all’immagine del Comune, sia esterna che interna. Richiamando la pronuncia delle Sezioni riunite n. 10/QM del 2003, il Collegio ribadisce che ogni azione dannosa del pubblico agente riverbera sul prestigio dell’ente, che appare confusamente organizzato e gestito in maniera non conforme ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità.

Sulla quantificazione, la Corte esclude l’applicazione meramente ragionieristica del criterio del doppio, che condurrebbe a un importo identico a quello già posto a carico dell’esecutore materiale. La posizione di dirigente del convenuto, il ruolo di vero fulcro della condotta illecita rispetto al ruolo di tramite del correo, nonché la pena più severa inflitta in sede penale giustificano, per eguaglianza sostanziale, una condanna di importo maggiore.

Il Collegio conferma quindi la congruità della somma richiesta e condanna il convenuto al pagamento di euro 6.000,00, oltre rivalutazione e interessi legali, con spese di giudizio liquidate in euro 117,96 secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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