Spese distratte e legittimazione del difensore antistatario nel giudizio di ottemperanza (TAR Toscana n. 1005 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il difensore munito di procura e destinatario della distrazione delle spese è l’unico soggetto legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato limitatamente al capo sulle spese. Il provvedimento di distrazione, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., instaura fra difensore e parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale. Ne deriva che l’ordine di eseguire il giudicato non può estendersi alla parte della sentenza relativa alle spese legali quando l’istanza di ottemperanza sia proposta dalla parte vittoriosa e non dal difensore antistatario. L’ottemperanza del giudicato formatosi sul titolo giudiziale è invece dovuta, nei confronti dell’amministrazione rimasta inerte, per il beneficio economico riconosciuto al docente.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, sentenza che accertava il suo diritto al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con accredito delle corrispondenti somme per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
Il giudicato era passato in decisione senza che l’amministrazione vi desse esecuzione. Decorso il termine dilatorio dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, la creditrice ha convenuto il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza e, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato che dagli atti non risultava alcuna esecuzione della sentenza. Su questa premessa ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi o rivalutazione.
La questione più interessante riguarda l’ambito dell’ordine. Il Tribunale ha precisato che esso non si estende alla parte della sentenza sulle spese legali. In virtù del provvedimento di distrazione in favore del difensore con procura, si instaura fra costui e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti; tale rapporto, nei limiti della somma liquidata, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra cliente vittorioso e procuratore.
Da ciò consegue che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto di pagamento delle spese e degli onorari e, analogamente, a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza in sede amministrativa. Il Collegio richiama sul punto Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 12.11.2008 e TAR Lazio, Sez. II, n. 3275 del 24.02.2015.
Per il caso di ulteriore inadempienza il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, dopo il decorso inutile del termine assegnato all’amministrazione, a tutti gli adempimenti esecutivi e al pagamento delle somme dovute.
Le spese del giudizio, distratte in favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, anche in relazione ai numerosi precedenti analoghi.
Nota della Redazione
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