Carta docente, ottemperanza al giudicato e no all’astreinte (TAR Sardegna n. 1014 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, e condanna l’Amministrazione a dare piena esecuzione al giudicato. La nomina del commissario ad acta, disposta sin d’ora per il caso di persistente inottemperanza, costituisce ragione sufficiente per respingere la domanda di penalità di mora. L’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle altre ragioni ostative, che ricorrono quando l’esecuzione coinvolge un procedimento complesso e la mole eccezionale di contenzioso seriale. La finalità incentivante del beneficio, di importo esiguo e di impiego facoltativo, esclude la qualificazione del beneficio come fonte di sostentamento del lavoratore.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono dinanzi al TAR Sardegna, ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro del Tribunale di Cagliari ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito dell’importo di 500,00 euro per gli anni scolastici indicati nel titolo.

La sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria. Alla notifica del titolo esecutivo non ha fatto seguito alcun adempimento. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni, i ricorrenti chiedono la condanna all’esecuzione, l’astreinte, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza è stata notificata al Ministero in data 8 ottobre 2024 ed è passata in giudicato. Il ricorso è stato ritualmente notificato. Risulta quindi inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996. La domanda di ottemperanza è pertanto fondata.

Il Ministero è condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia entro 120 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica ai ricorrenti. Per il caso di persistente inottemperanza il TAR nomina sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega a livello territoriale. Il commissario eseguirà la sentenza anche avvalendosi, in caso di incapienza, del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. Trattandosi di dipendente pubblico interno all’Amministrazione debitrice, non si liquida alcun compenso.

Quanto all’astreinte, la domanda è respinta. La nomina del commissario ad acta costituisce già ragione sufficiente. Il Collegio richiama poi l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014: l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. affianca al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle altre ragioni ostative, correlate ai vincoli normativi e di bilancio e alla rilevanza di specifici interessi pubblici.

Nel caso concreto sussistono molteplici ragioni ostative. L’esecuzione coinvolge un procedimento complesso che vede coinvolti uffici territoriali e società incaricate della predisposizione della Carta. Il ritardo è riconducibile alla mole eccezionale di contenzioso seriale sul rilascio del beneficio, come ritenuto da TAR Veneto, sent. n. 1782 del 2025. Il beneficio, di esiguo ammontare e di impiego facoltativo, non è fonte di sostentamento ma mero incentivo alla crescita professionale, secondo TAR Lombardia – Brescia, sent. n. 878 del 2025.

Le spese sono poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in 800,00 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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