Validazione del PEF rifiuti non impugnabile in via autonoma (TAR Puglia n. 858 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di validazione dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario adottato dall’Ente Territorialmente Competente ex art. 8 della delibera ARERA n. 363 del 2021 ha natura endoprocedimentale e produce effetti lesivi solo interinali, poiché il potere di approvazione finale della tariffa, con la definitiva lesività che ne consegue, spetta ad ARERA. La verifica di coerenza regolatoria affidata all’Autorità non è meramente formale, ma sostanziale, e può condurre alla richiesta di ulteriori informazioni e alla modifica degli atti trasmessi. Ne deriva che i vizi della validazione possono essere fatti valere solo unitamente all’impugnazione della determinazione conclusiva del procedimento, non essendo configurabile un annullamento ad effetto caducante dell’atto finale. L’impugnazione anticipata dell’atto endoprocedimentale resta ipotesi eccezionale, ammessa solo per atti vincolati idonei a conformare in modo netto la determinazione conclusiva o per atti che comportino un arresto procedimentale.
Il Fatto
La società ricorrente impugna la determina n. 340 del 25 giugno 2024, con cui AGER Puglia ha validato l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario per il biennio 2024-2025 relativo a un Comune, con la relativa Relazione di Validazione e i files di calcolo, unitamente alla delibera consiliare di approvazione della TARI per il 2024.
La ricorrente lamenta un difetto di istruttoria e di motivazione nell’individuazione dei costi e delle detrazioni funzionali all’aggiornamento, nonché la violazione del principio del full recovery cost, anche alla luce dell’inflazione registratasi tra il 2020 e il 2022, che avrebbe determinato uno squilibrio nelle gestioni degli anni 2022 e 2023. Il Collegio ha dato avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile definizione in rito della causa.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto, ex artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., il tema della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, richiamando i principi espressi dall’Adunanza Plenaria nelle sentenze n. 4/2011, n. 9/2014 e n. 5/2015.
Dall’esame dell’atto impugnato, letto con l’art. 1, comma 527, l. n. 205 del 2017 e con gli artt. 7 e 8 della delibera ARERA n. 363 del 2021, emerge la natura endoprocedimentale della validazione, con effetti interinali. L’art. 8.4 della delibera attribuisce all’Autorità il potere di approvazione finale dell’aggiornamento biennale, previa verifica di coerenza regolatoria degli atti e dei dati trasmessi. Tale verifica, per l’ampiezza del suo oggetto e per la possibilità di richiedere ulteriori informazioni, integra un vaglio sostanziale, operato alla luce dei parametri della delibera ARERA n. 389 del 2023.
Ne consegue che l’impugnazione anticipata dell’atto endoprocedimentale resta rimedio eccezionale, riconosciuto solo per atti vincolati idonei a conformare in modo netto la determinazione conclusiva o per atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale, come affermato da Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 9675 del 3 dicembre 2024. Un eventuale annullamento della validazione non avrebbe effetto caducante sulla determinazione finale, poiché questa non si pone come inevitabile conseguenza dell’atto anteriore, senza necessità di nuove valutazioni di interessi, secondo l’insegnamento di Cons. di Stato, Sez. VI, n. 2482 del 2011 e Sez. V, n. 2530 del 2012. Solo impugnando l’approvazione della tariffa da parte di ARERA, e con essa gli atti preparatori, l’interesse potrà essere soddisfatto.
Il Collegio richiama poi il recente orientamento del Consiglio di Stato in materia, che privilegia la tesi della non immediata impugnabilità degli atti dell’ente di governo, condividendo C.G.A. n. 354 del 2021 rispetto a C.G.A. n. 666 del 2021. Rileva che il pagamento immediato salvo conguaglio è effetto fisiologico di ogni sistema tariffario e che, anche in caso di inerzia di ARERA, la tutela è assicurata dai rimedi contro il silenzio inadempimento. L’approvazione dell’Autorità non è solo formale: essa verifica la coerenza regolatoria degli atti nella loro interezza, secondo Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 9788 del 6 dicembre 2024.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di interesse, con compensazione integrale delle spese di lite in ragione della particolarità delle questioni affrontate.
Nota della Redazione
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