Diniego di autorizzazione pubblicitaria illegittimo per motivazione solo apparente (Cons. Stato n. 10175 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari ex art. 23 d.lgs. n. 285/1992 che si limiti a elencare le fonti normative e i richiami giurisprudenziali, senza esplicitare le ragioni concrete per le quali, in relazione all’effettivo stato dei luoghi, tali fonti ostano al rilascio, è affetto da motivazione solo apparente. L’onere motivazionale è tanto più stringente quando il procedimento si svolge in assenza di contraddittorio procedimentale. Gli esiti di un sopralluogo eseguito dopo l’adozione del diniego non integrano la motivazione, perché postumi rispetto all’istruttoria e all’atto. La sanatoria ex art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990 non opera quando l’amministrazione eserciti discrezionalità tecnica, implicando verifiche e riscontri che, se mal governati, espongono il provvedimento a vizio di carente istruttoria. Il giudice di primo grado che recepisca acriticamente le misurazioni dei tecnici comunali, senza confrontarle con i rilievi della parte, incorre in omesso esame di un fatto decisivo.
Il Fatto
I ricorrenti avevano ottenuto nel 2007 l’autorizzazione del Comando di Polizia Municipale per l’installazione di quattro tabelloni pubblicitari su area privata prospiciente una via cittadina, installandoli previo rilascio del titolo edilizio nel 2011. Nel settembre 2013 presentavano istanza di rinnovo per un ulteriore triennio. La Polizia municipale, con nota di ottobre, qualificava gli impianti come abusivi; quindi, con provvedimento n. 0097585 del 24 dicembre 2013, autorizzava a sanatoria un solo impianto e negava l’autorizzazione per due impianti, richiamando l’art. 51 d.P.R. n. 495/1992, il regolamento comunale, un parere ministeriale e una sentenza della Cassazione.
Il TAR Abruzzo respingeva il ricorso, ritenendo il procedimento di carattere vincolato e ininfluente l’apporto istruttorio dei privati, e qualificando inconfutabile il dato della distanza degli impianti dalle intersezioni stradali. I soccombenti hanno appellato, censurando anche il mancato esame dei rilievi tecnici di parte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuto mutamento della disciplina regolamentare. L’eccezione è infondata: gli appellanti conservano un interesse strumentale alla decisione, in prospettiva non solo degli effetti caducatori, ma anche di quelli ripristinatori, conformativi ed eventualmente riparatori. Il Comune ha peraltro dichiarato che il nuovo regolamento avrebbe ribadito la medesima distanza minima, lasciando immutate le questioni di diritto e di fatto.
Nel merito l’appello è fondato. Il provvedimento impugnato presenta un deficit motivazionale: si limita a un elenco di fonti normative e di richiami giurisprudenziali avulsi dal contesto fattuale, senza esplicitare le ragioni concrete che, in relazione all’effettivo stato dei luoghi, impedirebbero il rilascio del titolo. Tale evenienza è tanto più grave in assenza di contraddittorio procedimentale, perché il privato non è posto in grado di comprendere le ragioni del diniego.
Gli esiti del sopralluogo eseguito dall’amministrazione solo il 19 febbraio 2014, circa due mesi dopo il diniego, non valgono a integrare la motivazione: sono postumi rispetto all’istruttoria e all’adozione dell’atto, e dunque estranei al raggio dei poteri già esercitati.
Il Collegio esclude altresì la sanatoria ex art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990. L’attività dell’amministrazione comunale è connotata da discrezionalità tecnica, perché implica l’applicazione di norme extragiuridiche e di criteri tecnici che richiedono verifiche e riscontri, anche nel rispetto del contraddittorio. Il vizio di funzione per carente o insufficiente istruttoria resta quindi rilevante.
Il deficit si coglie anche considerando gli esiti del sopralluogo. I rilievi dei tecnici di parte, ove svolti accuratamente in contraddittorio, avrebbero avuto ben altro valore; il giudice di primo grado, se ne avesse tenuto conto, avrebbe potuto quantomeno dubitare dell’esattezza delle distanze riferite dai tecnici comunali. L’appello è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento e obbligo per il Comune di reiterare il procedimento, emendandolo dai vizi riscontrati e fatte salve le valutazioni discrezionali non ancora compiute. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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