Aree portuali regionali fuori dal PUDM e legittimità della concessione demaniale (C.G.A.R.S. n. 101 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le aree portuali di competenza regionale sono sottratte alla pianificazione comunale di settore. L’art. 40, comma 1, della l.r. Sicilia n. 3/2016 attribuisce ai Comuni la gestione amministrativa del demanio marittimo regionale con espressa esclusione, tra l’altro, delle aree portuali, e il decreto assessoriale attuativo conferma che tali aree restano nella competenza esclusiva dell’Amministrazione regionale e non sono oggetto di PUDM. Ne consegue che la carenza del PUDM non inficia la legittimità della concessione demaniale rilasciata su area portuale regionale. La sentenza costituzionale n. 108 del 2022, che ha dichiarato illegittima la proroga delle concessioni nei Comuni privi di piano, non ha inciso sull’art. 40 e non estende l’obbligo di pianificazione alle aree in questione. Le pronunce cautelari, in quanto di summaria cognitio, non vincolano il giudice del merito.
Il Fatto
Con decreto assessoriale la Regione Siciliana rilasciava a un’associazione, ai sensi dell’art. 36 cod. nav., una concessione demaniale marittima su uno specchio acqueo di 950 mq nell’area portuale di Pignataro, nel Comune di Lipari, con pontile galleggiante a uso diportistico e scadenza al 31 dicembre 2023.
Alcuni operatori e una società impugnavano il provvedimento davanti al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania. Il Tribunale accoglieva il ricorso sul rilievo assorbente che la concessione era stata rilasciata in mancanza del PUDM. Proponevano appello l’associazione concessionaria e, in via incidentale, l’Assessorato regionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio applica il principio della ragione più liquida, richiamando la giurisprudenza amministrativa e civile, e supera le questioni preliminari sulla ritualità del giudizio di primo grado per giungere direttamente al merito.
Il percorso del TAR, pur corretto in astratto, non si attaglia alla fattispecie. La concessione riguarda un’area interna al porto di Pignataro, classificata come area portuale di competenza regionale. L’art. 40 della l.r. Sicilia n. 3/2016, richiamato nel provvedimento concessorio, esclude espressamente le aree portuali dall’attribuzione ai Comuni delle funzioni di gestione del demanio. Le linee guida del decreto assessoriale n. 319/GAB del 5 agosto 2016 confermano che tali aree non sono oggetto della pianificazione comunale di settore.
La sentenza costituzionale n. 108 del 2022 non rileva: ha dichiarato illegittima la norma regionale sulla proroga delle concessioni, ma non ha riguardato l’art. 40. La carenza di PUDM, dunque, non è condizione di legittimità della concessione.
Non convince la tesi degli appellati secondo cui l’art. 40, riferendosi alla sola gestione amministrativa, lascerebbe intatto l’ambito dei PUDM. I piani costituiscono il punto di partenza della gestione e si collocano a monte delle funzioni comunali. La lettura opposta condurrebbe all’esito illogico di inficiare le concessioni già affidate ai Comuni in carenza di piano.
L’ordinanza cautelare n. 114/2023, che aveva letto la norma come regola di competenza, non vincola il giudice del merito, trattandosi di delibazione sommaria.
Accolto il secondo motivo degli appelli, il Collegio esamina i motivi assorbiti e riproposti, dichiarandoli infondati: la mancata indicazione del ricorso straordinario non lede la difesa; le osservazioni dei privati risultano generiche e smentite dal parere favorevole della Capitaneria di Porto; la moratoria delle decisioni dell’Adunanza plenaria nn. 17 e 18 del 2021 non è violata; nessuna norma impone pubblicazioni ulteriori dell’avviso. Appelli principale e incidentale sono accolti, con riforma della sentenza e reiezione del ricorso di primo grado; spese del doppio grado compensate.
Nota della Redazione
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