Sanatoria edilizia e demolizione: diniego per difformità urbanistica non contestata (TAR Puglia n. 1537 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanatoria edilizia ex art. 36-bis, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda costituisce presupposto necessario del rilascio del titolo in sanatoria. Ove tale conformità manchi, il rigetto dell’istanza è atto vincolato. Il diniego fondato su più autonome ragioni resta legittimo anche se una sola di esse è idonea a sorreggerlo, non assumendo rilievo le censure rivolte ai restanti profili motivazionali. Esclusa la rilevanza viziante dell’omesso preavviso di rigetto quando l’Amministrazione non avrebbe potuto adottare provvedimento diverso, l’ordinanza di demolizione conseguente al diniego di sanatoria è atto dovuto e a contenuto vincolato, che non richiede ulteriore istruttoria né specifica motivazione.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato davanti al TAR Puglia l’ordinanza con cui il Comune di Oria ha ingiunto la demolizione di opere abusive realizzate su un immobile in zona agricola. A monte, l’Amministrazione aveva disposto la sospensione dei lavori per manufatti edificati in assenza di titoli e per altri realizzati in difformità dal permesso di costruire e dalla SCIA.

I ricorrenti avevano poi presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001. Il Comune ha negato la sanatoria con nota dirigenziale del 16.10.2024, rilevando il mutato stato dei luoghi e la non conformità del progetto alle prescrizioni del titolo paesaggistico e alla normativa urbanistica della zona “E2 agricola”, e ha quindi emesso l’ordinanza di demolizione. Contro entrambi gli atti i ricorrenti hanno proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito il diniego comunale come fondato su due assunti autonomi: il mutamento dello stato dei luoghi e la difformità rispetto al titolo paesaggistico e alla disciplina urbanistica. Le censure dei ricorrenti si appuntano soltanto sul primo profilo, lasciando non contestato il secondo.

Richiamando TAR Perugia, Sez. I, 3.3.2025, n. 235, il Tribunale ha affermato che, quando il provvedimento è assistito da più motivazioni distinte e ciascuna idonea a sorreggerlo, la legittimità anche di una sola è sufficiente a sostenerne l’intero contenuto. Le doglianze rivolte ai restanti profili restano perciò ininfluenti.

Nel merito, il TAR ha osservato che le difformità sono state esplicitamente ammesse dai ricorrenti stessi. Poiché l’art. 36-bis, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 subordina la sanatoria alla conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica vigente, il rigetto dell’istanza è atto vincolato: il Comune ha correttamente negato il titolo.

Trattandosi di atto vincolato, il Collegio ha escluso la rilevanza viziante dell’omesso preavviso di diniego, richiamando Cons. Stato, Sez. VII, 15.1.2025, n. 297 e l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. A fronte del diniego di sanatoria, l’ordinanza di demolizione è atto dovuto e meramente conseguenziale, che non necessita di ulteriore istruttoria né di apposita motivazione (TAR Campania Napoli, Sez. VI, 15.2.2021, n. 982; Cons. Stato, Sez. VII, 18.7.2024, n. 6450).

Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati quindi rigettati, con compensazione delle spese in ragione della particolarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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