Ottemperanza al giudicato e divieto per l’amministrazione di reinterpretare le statuizioni (TAR Marche n. 101 del 14.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulle sentenze di condanna preclude all’amministrazione di discostarsi, in fase esecutiva, dalle statuizioni ivi contenute, non potendo essa intervenire in via interpretativa per rideterminare il dovuto. Se il giudice ordinario ha già dichiarato inammissibile, per ne bis in idem, ogni ulteriore questione sul medesimo rapporto, a maggior ragione l’amministrazione non può rimettere in discussione il giudicato. Integra pertanto inottemperanza il pagamento della sola sorte capitale, senza rivalutazione e interessi, con trattenuta non dovuta. Il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza, assegna termine per l’adempimento e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione Lavoro, con sentenza confermata in appello e passata in giudicato, aveva condannato l’allora MIUR al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno per la reiterata utilizzazione di contratti a termine, oltre rivalutazione e interessi. Il Ministero, in esecuzione, corrispondeva la sola sorte capitale, senza maggiorazioni e operando una trattenuta Irpef, versando così un importo inferiore.
Il lavoratore adiva nuovamente il giudice del lavoro, che con ulteriore sentenza, anch’essa definitiva, riconosceva il diritto a rivalutazione e interessi. Non ottenuto il pagamento del credito residuo nonostante le diffide, proponeva ricorso per ottemperanza. Le amministrazioni intimate eccepivano l’infondatezza, richiamando una successiva sentenza del giudice del lavoro che avrebbe respinto la tesi dell’illegittimità della trattenuta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della procedibilità. Il ricorso è tempestivo, essendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 dopo la notifica delle sentenze e prima della proposizione. Sulle pronunce si è formato il giudicato, come attestato dalle certificazioni di cancelleria versate in atti.
Nel merito il ricorso è fondato. La difesa erariale si fonda su una sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che ha dichiarato inammissibile il ricorso in ossequio al principio del ne bis in idem. In quella pronuncia si è precisato che sul nodo dell’assoggettabilità a tassazione della somma liquidata si era ormai formato il giudicato e che ogni ulteriore trattazione era preclusa.
Il Tribunale amministrativo trae da ciò una conseguenza rafforzata. Se il giudicato ha precluso una nuova statuizione in sede giurisdizionale, a maggior ragione all’amministrazione è precluso discostarsi dai principi e dalle statuizioni delle medesime sentenze, alle quali va data integrale ottemperanza, senza interventi interpretativi nella fase dell’esecuzione.
Al ricorrente va pertanto riconosciuto l’intero importo liquidato a titolo di risarcimento, maggiorato di rivalutazione e interessi secondo quanto statuito nella sentenza del giudice del lavoro. Le amministrazioni sono condannate al pagamento del credito residuo, detratto quanto già corrisposto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, provvedendo entro i successivi centoventi giorni. L’amministrazione è infine condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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