Rinuncia all’interesse e improcedibilità: il giudice non può decidere nel merito (Cons. Stato n. 10219 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio: fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione. La dichiarazione di non avere più interesse alla decisione vincola il giudice, che non può decidere nel merito, non può procedere d’ufficio e non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. In assenza di repliche o diverse richieste avversarie, l’unica pronuncia adottabile è quella di improcedibilità del ricorso, in conformità alla dichiarazione resa. Il principio opera anche quando la prospettazione dell’amministrazione appellante sulla persistenza dell’interesse sia in astratto plausibile.

Il Fatto

Il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con sentenza n. 475/2022 ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto da due privati avverso il diniego di permesso di costruire in sanatoria emesso dal Comune nel 2020 in sede di riesame. La declaratoria si fondava sulla sopravvenuta carenza di interesse, determinata dalla presentazione di una nuova istanza di sanatoria e dal successivo nuovo diniego comunale, autonomamente impugnato.

Il Comune ha proposto appello, sostenendo che i presupposti della carenza di interesse non ricorressero: i due dinieghi non sarebbero sovrapponibili e la nuova istanza avrebbe inciso su una sola delle ragioni di abusivismo poste a base del provvedimento originario. Solo l’annullamento del primo diniego avrebbe potuto condizionare l’esito della nuova istanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità dell’appello per carenza di interesse. Anche riconoscendo plausibilità alla prospettazione comunale sulla specifica fattispecie, il rigetto dell’appello si impone in forza di un orientamento consolidato.

Il Consiglio di Stato richiama il principio per cui, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Il riferimento è a Consiglio di Stato sez. IV, 6 novembre 2024, n. 8892.

Il fondamento è il principio dispositivo in senso ampio: in assenza di repliche o diverse richieste ex adverso, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino al trattenimento in decisione. La dichiarazione di carenza di interesse provoca quindi la presa d’atto del giudice e la declaratoria di improcedibilità.

Su questa base l’appello è respinto perché infondato. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra il Comune e gli appellati, con condanna al pagamento di euro duemila oltre accessori; sono compensate verso la controinteressata per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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