Lucro cessante da ritardo nel contributo sisma: prova del dies a quo (TAR Marche n. 1021 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio risarcitorio per la mancata tempestiva concessione di un contributo pubblico, la prova del danno da lucro cessante costituisce elemento costitutivo della domanda e non può essere assolta in via meramente ipotetica. Se il progetto ammesso in graduatoria è privo di copertura finanziaria, l’inserimento in elenco attribuisce un diritto finanziariamente condizionato all’effettiva assegnazione dei fondi. Il danneggiato deve quindi provare il momento in cui il contributo spettante sarebbe stato materialmente liquidato ed erogato e la durata dei lavori di ripristino, senza i quali il mancato reddito resta indimostrato. Opera in pieno il principio dispositivo, con la conseguenza che la domanda priva di tale prova va rigettata. Integrano invece gli elementi della responsabilità la condotta omissiva dell’Amministrazione, la colpa e il nesso causale, quando l’ente, sollecitato a procedere in autotutela, ometta di rettificare la graduatoria.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata tempestiva concessione del contributo di ricostruzione per la riparazione di un immobile adibito ad azienda agricola, danneggiato dal sisma del 1997. La domanda originaria era stata collocata in graduatoria nella posizione n. 898, anziché nella posizione n. 474/bis riconosciutagli in esito al giudizio di annullamento definito con la sentenza del TAR n. 592/2021, che aveva disposto il riesame.

La Regione eseguiva il riesame con decreto dirigenziale n. 32 del 16/5/2022, riposizionando il progetto e stanziando la somma di € 714.016,00 a copertura dell’impegno del Comune. Il ricorrente assumeva il ritardo come fonte di un danno da danno emergente, poi rinunciato in udienza, e da lucro cessante quantificato in via approssimativa e con riserva. Prodotta documentazione estimativa, la causa veniva trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dà atto della rinuncia alla domanda di danno emergente, motivata dalla presentazione di uno stralcio progettuale in corso di definizione. Resta quindi da esaminare la sola domanda di lucro cessante, che viene rigettata.

Il Tribunale ritiene pacifici la condotta omissiva, l’elemento soggettivo della colpa e il nesso causale. Richiama la sentenza n. 592/2021, secondo cui la Regione dispone di un potere di vigilanza e intervento sull’operato dei Comuni, esercitabile in particolare quando il privato si dolga della classe di priorità assegnata e chieda la rettifica della graduatoria. La nota del C.O.M. del novembre 2005, qualificata come atto meramente confermativo, presentava peraltro motivazione inadeguata, poiché il decorso di otto anni dal sisma non era imputabile ai ricorrenti.

Accertato il danno evento, il Collegio rileva la carenza della prova del danno conseguenza. L’elenco rettificato dal decreto n. 32/2022 riguarda interventi “privi di copertura finanziaria”, ammessi a finanziamento solo sulla base delle risorse che sarebbero state assegnate dalle successive leggi finanziarie dello Stato. L’inserimento in graduatoria produceva così un diritto finanziariamente condizionato.

Ne deriva l’irrilevanza del dies a quo assunto nella perizia di parte, dichiaratamente ipotetico e arbitrario. Manca del tutto la prova del momento in cui il contributo poteva essere materialmente erogato e la prova della durata dei lavori di ripristino, necessaria per rimettere l’immobile a reddito. In disparte la condivisibilità del criterio di quantificazione, il Tribunale esclude pertanto il requisito costitutivo della domanda, richiamando Cons. Stato sez. VII n. 9796 del 15.11.2023 sull’operare del principio dispositivo.

Il ricorso è respinto. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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