Carta docente è credito pecuniario: ammessa penalità di mora in ottemperanza (TAR Toscana n. 1023 del 10.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un giudicato di condanna pecuniaria, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è compatibile con il contenuto della decisione da eseguire e concorre con la nomina del commissario ad acta, trattandosi di strumenti di tutela non alternativi. Il creditore può pertanto ottenere l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina del commissario per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo. La misura della penalità può essere determinata negli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’integrale soddisfo.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al TAR l’esecuzione della sentenza n. 490/2024 con cui il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato il suo diritto a ottenere la carta del docente — istituita dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 — per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, nella misura di euro 500,00 annui al valore nominale, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire gli importi corrispondenti.

La sentenza, notificata all’amministrazione il 15 maggio 2024 e passata in giudicato, sarebbe rimasta ineseguita. La ricorrente ha quindi agito in ottemperanza chiedendo l’ordine di pagamento e la previsione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha verificato in via preliminare i presupposti dell’azione: la notifica della sentenza all’amministrazione e all’Avvocatura dello Stato, il passaggio in giudicato attestato dalla cancelleria e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, essendo la notifica del ricorso per ottemperanza del 13 novembre 2024.

Non essendo contestata l’inottemperanza del Ministero, il TAR ha ordinato di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni, mediante accredito sulla carta del docente dell’importo nominale complessivo di euro 2.500,00. Per l’ipotesi di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato, o un funzionario delegato, con adempimento nei sessanta giorni successivi.

Il passaggio centrale riguarda la penalità di mora. Il collegio ha escluso ragioni ostative alla sua applicazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendola compatibile con il contenuto del giudicato posto in esecuzione, di natura pecuniaria, richiamando sul punto Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15. Ha inoltre chiarito che la penalità e la nomina del commissario sono strumenti concorrenti, non alternativi, cosicché l’una non esclude l’altra.

Quanto alla misura, il TAR l’ha determinata in somma pari agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, a decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’integrale pagamento. Le spese del giudizio di esecuzione seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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