Con l’ordinanza n. 6617 del 19 marzo 2026, la Seconda Sezione civile della Corte di cassazione ha confermato una sanzione Consob applicata a un amministratore non esecutivo della Banca Popolare di Vicenza per omissioni nei prospetti di due aumenti di capitale del 2014. La pronuncia affronta il termine per la contestazione, la retroattività della disciplina sanzionatoria più favorevole, la completezza del prospetto e i doveri di vigilanza dei componenti del consiglio di amministrazione.
Questione esaminata
La Consob aveva applicato una sanzione di 30.000 euro, ai sensi degli artt. 94, comma 2, e 191 TUF, per la mancata rappresentazione di informazioni necessarie agli investitori. Le omissioni riguardavano la determinazione del prezzo delle azioni, i finanziamenti strumentali alla sottoscrizione e le effettive condizioni di compravendita delle azioni della banca.
L’amministratore contestava, tra l’altro, la giurisdizione e la struttura del rito dell’art. 195 TUF, il rispetto del contraddittorio, la tempestività della contestazione entro 180 giorni, la mancata applicazione retroattiva del regime più favorevole introdotto dal d.lgs. n. 72/2015, la rilevanza delle informazioni omesse e la propria responsabilità nonostante l’assenza di deleghe operative.
Principio affermato
Le sanzioni previste, nel regime temporale applicabile, per la violazione dell’art. 94, comma 2, TUF non hanno natura sostanzialmente penale. Esse soggiacciono pertanto alla disciplina vigente al momento della consumazione dell’illecito e non beneficiano automaticamente del principio di retroattività della legge sanzionatoria più favorevole.
Il termine di 180 giorni dell’art. 195 TUF non decorre dalla mera acquisizione dei singoli documenti, ma dal momento in cui l’attività istruttoria consente una compiuta constatazione della violazione. La valutazione deve tenere conto della complessità oggettiva dell’indagine e del tempo ragionevolmente necessario per collegare i dati raccolti ai soggetti responsabili.
Il prospetto deve contenere tutte le informazioni concretamente necessarie affinché l’investitore possa formulare un giudizio fondato sull’offerta, anche quando il singolo dato non sia nominativamente elencato negli schemi del regolamento europeo. Gli amministratori non esecutivi conservano doveri di informazione, controllo e attivazione e non sono esonerati dalla semplice assenza di deleghe.
Motivazione della Cassazione
La Corte ha innanzitutto confermato la legittimità del rito previsto dall’art. 195 TUF. Le opposizioni alle sanzioni Consob appartengono al giudice ordinario, la cui cognizione si estende agli atti amministrativi e regolamentari presupposti. Il fatto che nel giudizio di opposizione non possano essere cumulate domande risarcitorie non comprime il diritto di difesa, perché tali pretese possono essere proposte in un autonomo processo.
Non è stata ravvisata neppure una violazione del contraddittorio: la Consob si era costituita nel termine previsto e il giudice non è tenuto a concedere automaticamente rinvii o ulteriori termini su semplice richiesta. Il rito assicura comunque l’esame davanti a un giudice terzo, con piena possibilità di difesa.
Quanto alla legge applicabile, la Cassazione ha escluso che la sanzione avesse carattere penale. Il nuovo regime introdotto dal d.lgs. n. 72/2015 non poteva quindi essere applicato retroattivamente come lex mitior. La diversa disciplina prevista per alcune specifiche sanzioni di abuso di mercato non era estensibile alla violazione del prospetto qui contestata.
La contestazione è stata ritenuta tempestiva perché l’accertamento non coincideva con l’ultima acquisizione materiale di documenti, ma richiedeva la valutazione coordinata di operazioni complesse, dei criteri di formazione del prezzo, dei finanziamenti concessi per sottoscrivere le azioni e delle modalità di negoziazione. Il termine decorreva soltanto quando la Consob disponeva degli elementi necessari per ricostruire l’illecito e individuarne i responsabili.
Sul contenuto dei prospetti, la Corte ha condiviso la valutazione secondo cui gli investitori dovevano conoscere i risultati dei diversi approcci utilizzati per determinare il prezzo e la decisione del consiglio di privilegiare il criterio reddituale. Era inoltre rilevante l’incidenza dei finanziamenti concessi dalla banca per l’acquisto delle proprie azioni e il funzionamento effettivo del mercato interno dei titoli. L’assenza di una voce espressa negli schemi del Regolamento n. 809/2004 non eliminava l’obbligo di rappresentare dati indispensabili per valutare l’offerta.
Infine, la Cassazione ha confermato la responsabilità dell’amministratore non esecutivo. L’art. 2381 c.c. impone ai componenti del consiglio di agire informati e di attivarsi in presenza di segnali di allarme. Le disposizioni di vigilanza bancaria specificano e rafforzano questi doveri, ma non li cancellano. Una volta provate dalla Consob le carenze organizzative e gli indici che avrebbero richiesto ulteriori verifiche, spettava all’incolpato dimostrare di essersi diligentemente attivato.
Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna alle spese.
Rilevanza pratica
La pronuncia chiarisce che la completezza del prospetto non può essere verificata con un controllo meramente formale sulle caselle previste dagli schemi regolamentari. Occorre chiedersi se le informazioni omesse fossero capaci di incidere sulla percezione del valore, del rischio e della liquidabilità dell’investimento.
Per gli amministratori non esecutivi, la mancanza di deleghe non costituisce uno scudo automatico. Verbali, richieste di chiarimenti, dissensi, iniziative di controllo e verifiche sui segnali di allarme diventano strumenti essenziali per dimostrare l’effettivo adempimento del dovere di vigilanza.
Per la difesa nei procedimenti Consob, la decisione indica che l’eccezione di tardività deve confrontarsi con la reale complessità dell’accertamento, non soltanto con la data dell’ultimo documento acquisito. Conferma inoltre che, per le sanzioni relative al prospetto prive di natura penale, non opera automaticamente la retroattività della disciplina sopravvenuta più favorevole.
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