Improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. I n. 21936 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, ove il ricorrente abbia allegato — espressamente o implicitamente — l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, è onere dello stesso depositare, a pena di improcedibilità, unitamente al ricorso, la copia autentica del provvedimento munita della relata di notificazione, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Il vizio non può ritenersi sanato dalla mancata contestazione della parte controricorrente. La modifica dell’art. 372, comma 2, c.p.c., che consente il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio, non ha inciso sugli oneri posti dall’art. 369 c.p.c. e non consente di sanare il mancato tempestivo deposito della copia della sentenza completa di relata di notifica ove essa sia avvenuta.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’azione di regresso proposta dal ricorrente nei confronti del socio e cofideiussore, per ottenere il rimborso di una somma versata per estinguere il debito residuo di un mutuo contratto dalla società, garantito da fideiussione prestata da entrambi e da un terzo garante.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello di Napoli aveva integralmente riformato la decisione, ritenendo non provato che l’istituto di credito avesse richiesto ai garanti il rientro dall’esposizione debitoria e che il pagamento fosse stato effettuato nell’interesse della società o dei soci residui, e non quale fideiussore escusso. Avverso tale sentenza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso era improcedibile, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., per il mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata. Il ricorrente, nei propri atti, aveva dato atto che la sentenza era stata notificata, rendendo così applicabile il termine breve ex art. 325 c.p.c. e non quello lungo di cui all’art. 327 c.p.c. In tale ipotesi, la giurisprudenza costante di legittimità impone all’impugnante l’onere di depositare la copia autentica del provvedimento impugnato, completa della relata di notificazione.
La Corte ha richiamato il principio per cui, ove l’avvenuta notifica sia stata soltanto affermata nel controricorso da taluno dei controricorrenti, spetta a questi ultimi dare prova di tale affermazione depositando la relata; ove, invece, sia il ricorrente ad allegarla, il deposito deve avvenire a pena di improcedibilità. La mancata produzione da parte del controricorrente non sana il vizio, che deve essere rilevato anche d’ufficio.
Quanto alla notifica del ricorso, la Corte ha osservato che essa non superava la prova di resistenza, calcolando il termine ex art. 325 c.p.c. a partire dalla pubblicazione della sentenza. Ha, inoltre, escluso che la modifica dell’art. 372, comma 2, c.p.c. potesse consentire di sanare il mancato tempestivo deposito della copia della sentenza completa di relata di notifica, atteso che tale intervento normativo non ha inciso sugli oneri posti dall’art. 369 c.p.c. a carico della parte.
Alla declaratoria di improcedibilità è conseguita la condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della controricorrente, nonché l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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