Cessazione della materia del contendere e spese per parere sopravvenuto (TAR Marche n. 1040 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio impugnatorio, la sopravvenienza di un provvedimento favorevole all’interessato, adottato in via definitiva e senza alcuna riserva di ulteriori valutazioni all’esito del processo, determina il venir meno dell’interesse a ricorrere e dell’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito. Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., quando la pretesa dedotta in giudizio risulti pienamente soddisfatta. La circostanza che il riesame sia stato indotto da un’ordinanza cautelare e che il privato abbia presentato un nuovo progetto giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese, anche in assenza di un riconoscimento espresso della fondatezza del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato la nota con cui il Comune di Ancona ha comunicato il diniego di autorizzazione all’intervento richiesto, motivato dal parere negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro Urbino, espresso ai sensi dell’art. 11, comma 7, d.P.R. n. 31/2017. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il successivo parere della Soprintendenza, che autorizzava l’intervento con prescrizioni alternative sull’installazione dei pannelli fotovoltaici.

Con ordinanza Tutela cautelare accolta ai fini del riesame. Dopo la nuova proposta progettuale, la Soprintendenza ha espresso parere favorevole e il Comune ha rilasciato l’autorizzazione richiesta. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna delle amministrazioni alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato che il parere favorevole della Soprintendenza e la successiva autorizzazione comunale non contengono alcuna riserva legata all’esito del giudizio. Le amministrazioni hanno statuito “a pieno titolo” sull’assetto degli interessi coinvolti, definendo in via definitiva il procedimento riavviato e concluso con la valutazione positiva del nuovo progetto.

Da ciò il Tribunale ha tratto il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia dell’interesse a proseguire il giudizio, sia dell’obbligo di pronunciarsi nel merito, richiamando l’art. 100 c.p.c.. La pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, con conseguente declaratoria ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.

Quanto alle spese, il Collegio le ha poste a carico delle amministrazioni intimate in parti uguali, liquidandole forfettariamente in dispositivo. La statuizione si fonda su tre elementi: l’accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame; la presentazione, da parte del ricorrente, di un nuovo progetto; la definizione della vicenda da parte delle pubbliche amministrazioni in via definitiva e senza alcuna riserva.

La sentenza ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato il Ministero e il Comune al pagamento, in ragione di metà ciascuno, delle spese in favore del ricorrente, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *