Superfici rivendicabili Chianti Classico: cessione anche da soggetti diversi (TAR Toscana n. 1975 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento della superficie rivendicabile non presuppone che essa e la superficie vitata provengano dal medesimo dante causa. L’art. 8, comma 4, lett. a), L.R. Toscana n. 73/2017 esige soltanto che il cessionario disponga, per effetto del trasferimento anche temporaneo, di una superficie vitata almeno equivalente e idonea alla produzione del vino a denominazione. La disciplina di dettaglio dettata dal § 18 dell’allegato A alla DGR n. 103/2018 descrive un’ipotesi ordinaria e fa salvo il patto contrario, confermando che i due beni possono essere dissociati quanto a titolarità. Il giudice amministrativo qualifica i contratti secondo buona fede e senso complessivo, ricostruendo il collegamento negoziale tra vendita e risoluzioni.

Il Fatto

Le ricorrenti, società agricole tra loro collegate da un affitto d’azienda, convenivano con la società acquirente due contratti — del 10 marzo 2022 e del 20 luglio 2022 — con cui la proprietaria dei terreni vendeva le superfici vitate e, contestualmente, si risolvevano i contratti di affitto dei fondi e di affitto d’azienda. Era volontà delle parti che l’acquirente conseguisse anche le due superfici rivendicabili Chianti Classico DOCG, rispettivamente di ha 4.60.20 e ha 8.37.28, intestate all’affittuaria d’azienda.

L’acquirente presentava le istanze di registrazione tramite DUA. La Regione le archiviava con esito negativo, sia per il primo contratto (atto del 28 novembre 2022) sia per il secondo (atto del 31 marzo 2023), sul rilievo che il soggetto cedente la superficie rivendicabile era diverso da quello cedente la superficie vitata. Da qui i due ricorsi, riuniti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni di rito. Sussistono legittimazione attiva e interesse ad agire delle ricorrenti: i dinieghi, pur indirizzati all’acquirente, impediscono la realizzazione dell’assetto voluto con i contratti e fanno sorgere obbligazioni di garanzia a carico delle venditrici, in un nesso inscindibile tra rapporto pubblicistico e rapporto civilistico. Non ricorrono né litispendenza né pregiudizialità rispetto al giudizio pendente in appello sulla titolarità originaria: la questione qui discussa concerne l’idoneità dei contratti del 2022 a sorreggere la registrazione e può essere scrutinata autonomamente, rebus sic stantibus.

Nel merito il Tribunale ricostruisce il quadro normativo. La superficie vitata è un’estensione di terreno coltivato a vigneto; la superficie rivendicabile è un bene immateriale assegnato a livello aziendale, che consente di produrre vino a denominazione su qualsiasi superficie vitata idonea a disposizione. L’art. 8, comma 4, lett. a), L.R. n. 73/2017 subordina il trasferimento al contestuale trasferimento di una superficie vitata almeno equivalente. La norma, nel parlare genericamente di trasferimento e nel fare salva l’autonomia contrattuale, non impone l’unicità del dante causa.

Non convince la lettura regionale dei §§ 18.1.2, 18.1.3, 18.1.4 e 18.1.6 dell’allegato A alla DGR n. 103/2018. Tali disposizioni descrivono l’ipotesi ordinaria in cui il proprietario del vigneto sia anche intestatario originario della superficie rivendicabile. Il fatto stesso che facciano salvo il patto contrario dimostra la possibile dissociazione tra i due beni. Significativo, poi, che la DGR n. 59/2023 non abbia riprodotto quelle previsioni sui trasferimenti temporanei.

Passando ai contratti, il Collegio ne offre un’interpretazione unitaria ex artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 cod. civ.. È vero che nella vendita la cedente formale è la proprietaria dei terreni e che manca una clausola espressa di trasferimento della superficie rivendicabile dall’affittuaria all’acquirente. Ma le parti erano consapevoli dell’intestazione a quest’ultima, le risoluzioni riguardavano i beni oggetto di vendita — quindi anche le superfici rivendicabili — e il collegamento negoziale tra vendita e risoluzioni era funzionale a radicare la provenienza dei beni in capo alla venditrice. La volontà di trasferire le superfici rivendicabili all’acquirente è quindi inequivoca.

Il meccanismo del § 18.1.4 non poteva in realtà operare, perché la venditrice non era mai stata assegnataria della superficie rivendicabile. Le parti negoziarono nella presupposizione della sua operatività e ritennero erroneamente che il bene transitesse automaticamente. Ciò non inficia l’esito: poiché il trasferimento non richiede identità di dante causa, i due contratti erano idonei a sorreggere le istanze. I ricorsi sono accolti, i dinieghi annullati e la Regione è condannata a registrare le superfici, esaurita la discrezionalità. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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