Contributo di costruzione e scomputo: legittimo il pagamento preventivo (Cons. Stato n. 10463 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune può legittimamente condizionare il rilascio del permesso di costruire al previo pagamento del contributo di costruzione. La regola secondo cui la quota relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta “all’atto del rilascio” del titolo costituisce base legale del potere comunale di subordinare l’efficacia del provvedimento all’adempimento, quale forma di autotutela delle ragioni creditorie dell’ente. L’acquirente a titolo derivativo dell’area non subentra nel rapporto pubblicistico collegato al titolo edilizio in assenza di un provvedimento espresso di voltura: non è quindi legittimato a chiedere né la restituzione né lo scomputo del contributo versato dal dante causa. Il credito restitutorio resta nel patrimonio del titolare del permesso decaduto. La circostanza che l’area sia già urbanizzata non esonera dal pagamento, poiché la nuova costruzione determina comunque un carico urbanistico, ancorché minore.

Il Fatto

La ricorrente acquista all’asta fallimentare un terreno a destinazione residenziale. I precedenti proprietari avevano ottenuto nel 2005 un permesso di costruire per due fabbricati, pagando parte del contributo di costruzione; il titolo era stato volturato alla società poi fallita, che aveva versato il residuo e realizzato solo parte del piano interrato. La ricorrente presenta domanda per una nuova abitazione unifamiliare. Il Comune subordina il rilascio del titolo al pagamento di € 82.020,02 a titolo di contributo.

La ricorrente chiede la rideterminazione con scomputo delle somme versate dai danti causa e il rilascio immediato del titolo; il Comune respinge. Il TAR Lombardia respinge il ricorso. Propone appello la ricorrente.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, il Collegio osserva che l’art. 38, comma 7-bis, della l.r. Lombardia n. 12 del 2005 prevede che la corresponsione degli oneri di urbanizzazione “se dovuti, deve essere fatta all’atto del rilascio del permesso di costruire”. La norma ricalca l’art. 16, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, che enuncia il medesimo principio. Il pagamento “all’atto” costituisce base legale del potere comunale di condizionare il rilascio.

La ratio è garantire la riscossione, evitando il rischio che, rilasciato il titolo, la parte ometta di versare. Si tratta di una forma di autotutela delle ragioni creditorie, coerente con la ricostruzione del pagamento come adempimento che condiziona gli effetti del provvedimento già adottato. Non convincono i precedenti dei TAR richiamati, in contrasto con il dato letterale.

Quanto all’art. 42 del d.P.R. n. 380 del 2001, che affida alle Regioni le sanzioni per ritardato o mancato versamento, non sussiste antinomia: la norma opera nei casi di rateizzazione e di SCIA, dove il Comune non può garantirsi il pagamento preventivo. Neppure l’art. 43 della l.r. n. 12 del 2005 giova all’appellante: se il TAR ha errato nel limitarlo alla SCIA, la disposizione disciplina presupposti e criteri del contributo, non le modalità del versamento.

Sul secondo motivo, il subentro dell’acquirente è limitato ai diritti e obblighi riferibili alla proprietà; per i titoli autorizzatori è necessaria la voltura. In sua mancanza, l’acquirente non ha titolo per rivendicare diritti riconducibili al rapporto pubblicistico. Il rilievo del TAR sul difetto di legittimazione è corretto: il credito restitutorio resta nel patrimonio della società fallita. La distinzione tra scomputo e restituzione è meramente nominalistica, poiché lo scomputo presuppone la titolarità di un credito da opporre in compensazione.

La decadenza del titolo anteriormente all’acquisto non supera la cesura giuridica tra i due interventi, diversi per dimensioni e sviluppo. Gli oneri sono dovuti anche se già corrisposti dal dante causa, e l’avvenuta urbanizzazione dell’area non esonera dal pagamento, poiché la nuova costruzione determina comunque un nuovo carico urbanistico. L’appello è respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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