Emersione lavoro irregolare: onere probatorio sull’amministrazione per il diniego (TAR Lombardia n. 1084 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione da lavoro irregolare, ove l’amministrazione disponga l’archiviazione dell’istanza fondandosi sulle dichiarazioni rese dal datore di lavoro in sede di audizione presso gli organi di polizia, è onere dell’amministrazione dimostrare il fatto così addotto e produrre il relativo verbale. La mancata produzione del verbale, a fronte della contestazione del lavoratore e della documentazione da questi versata, rende il provvedimento viziato per difetto di motivazione. Il giudice amministrativo annulla, pertanto, l’atto che si regge su un presupposto non provato.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Prefettura di Milano, in data 15.11.2022, ha disposto l’archiviazione dell’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata dal proprio datore di lavoro ai sensi dell’art. 103 d.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge n. 77/2020.

L’amministrazione ha fondato il diniego su un verbale dei Carabinieri dell’11.08.2021, nel quale il datore avrebbe riferito che il rapporto di lavoro era già cessato. Il ricorrente ha contestato tale ricostruzione, sostenendo che all’epoca il rapporto non era ancora iniziato e che le dichiarazioni erano state fraintese. Il Ministero dell’Interno si è costituito con mera memoria di stile, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’esame del tenore testuale dell’istanza di emersione. Da essa emerge che il datore aveva manifestato la volontà di concludere per il futuro un contratto di lavoro subordinato, secondo il modulo di cui all’art. 103, comma 3, lett. b) e c) d.l. 34/2020. Tale formulazione postula, necessariamente, l’inesistenza del rapporto alla data di presentazione dell’istanza.

A conferma, la denuncia di rapporto di lavoro domestico presentata all’INPS il 13.09.2021 indica quale data di assunzione il 14.09.2021, dunque una data successiva a quella dell’audizione richiamata nel provvedimento. Il quadro documentale smentisce quindi il presupposto su cui l’amministrazione ha edificato il diniego.

Su questa base il Tribunale afferma il principio centrale: la circostanza che il rapporto fosse già cessato all’11.08.2021 avrebbe dovuto essere oggetto di dimostrazione da parte dell’amministrazione, che nel motivare l’atto ha espressamente richiamato le dichiarazioni rese in quella sede dal datore.

Il Collegio rileva l’inottemperanza dell’amministrazione all’ordine istruttorio. Con ordinanza n. 537 del 02.03.2023 era stata disposta l’acquisizione del verbale; con ordinanza n. 1345 del 31.05.2023 gli incombenti erano stati reiterati; con ordinanza n. 236 dell’11.10.2023 la domanda cautelare era stata accolta, sospendendo l’atto. Il verbale, posto a fondamento del provvedimento, non è stato mai depositato.

In mancanza di tale produzione, e a fronte della contestazione sollevata dal ricorrente nelle osservazioni ex art. 10-bis legge n. 241/1990, corroborata dalla documentazione in atti, la censura di difetto di motivazione è fondata. Il ricorso è accolto e l’atto annullato. Le spese sono compensate per la sostanziale assenza di attività difensiva dell’amministrazione; si conferma l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione rinviata a separato provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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