Cittadinanza e continuità reddituale: la flessione isolata non giustifica il diniego (TAR Toscana n. 1089 del 02.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito reddituale per la concessione della cittadinanza italiana deve essere valutato secondo i caratteri della stabilità e continuità, che non vengono meno in presenza di flessioni meramente transitorie, di durata limitata a un solo anno e suscettibili di recupero in breve tempo. In tali casi è illegittimo il diniego fondato sulla sola mancata dichiarazione di una annualità, senza una previa valutazione dell’attitudine dell’istante a riacquisire il grado di autosufficienza economica prescritto. L’Amministrazione, ove il procedimento si protragga per un considerevole lasso di tempo, può e deve procedere all’attualizzazione dei redditi dichiarati, dando modo al richiedente di indicare i miglioramenti della propria posizione economica. La mancata considerazione delle dichiarazioni dei redditi già acquisite al momento del provvedimento integra un difetto d’istruttoria.
Il Fatto
La ricorrente presentava il 21 giugno 2021 domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. La Prefettura di Firenze, con decreto del 20 marzo 2023, dichiarava l’inammissibilità dell’istanza per carenza del requisito reddituale. Il diniego si fondava sulla mancata risultanza presso l’Agenzia delle Entrate del reddito dichiarato per il 2018 dal coniuge, nonché sulla ritenuta discontinuità reddituale del nucleo familiare.
La ricorrente impugnava il provvedimento deducendo, con il primo motivo, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto con mezzi idonei al recapito e, con il secondo, l’erroneità della valutazione reddituale. Rappresentava che, con l’unica eccezione del 2018, i redditi familiari avevano superato la soglia di legge per tutte le annualità dal 2016 al 2022, e che la flessione era dovuta alla cessazione dell’impresa edile del coniuge, poi rioccupato a tempo indeterminato dal maggio 2022. La domanda cautelare era respinta con ordinanza n. 268 del 12 luglio 2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. La ricorrente aveva indicato in domanda l’indirizzo di posta elettronica ordinaria e non contesta di non aver ricevuto il preavviso, ma solo di averlo ricevuto tramite mail ordinaria. Ciò che rileva è che le comunicazioni siano effettivamente ricevute e che, di fronte all’allegazione della mancata ricezione, l’Amministrazione sia in grado di fornire la prova positiva del contrario. Nel caso di specie la ricezione non è contestata, e il motivo è infondato.
Quanto al secondo motivo, il TAR richiama l’orientamento secondo cui i caratteri di stabilità e continuità del reddito non vengono meno in caso di flessioni transitorie, di durata limitata a un solo anno, suscettibili di recupero in breve tempo. In tali ipotesi è illegittimo il rigetto della domanda senza una previa valutazione dell’attitudine dell’istante a riacquisire il grado di stabilità economico-patrimoniale. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. III, n. 60/2015, Cons. Stato, sez. I, n. 1791/2021 e n. 1959/2020, nonché la Circolare Ministeriale n. K.60.1 del 5.1.2007, che invita le Autorità periferiche all’attualizzazione dei redditi ove sia decorso un considerevole lasso di tempo tra la domanda e la conclusione del procedimento.
Nel caso concreto il provvedimento si fonda sulla ritenuta discontinuità rappresentata dalla mancata presentazione della dichiarazione per il 2018, circostanza pacificamente ammessa. Tuttavia le dichiarazioni relative agli altri anni, tutte inviate all’Agenzia delle Entrate, attestano redditi familiari di euro 17.720,00 per il 2016, euro 19.678,00 per il 2017, euro 15.738,00 per il 2019, euro 26.488,00 per il 2020 e euro 24.949,00 per il 2021.
La flessione del 2018 è dunque un caso isolato, già superato al momento della presentazione dell’istanza. Il quadro documentale era esistente prima dell’adozione del provvedimento ed era verificabile d’ufficio, essendo le dichiarazioni già acquisite all’Agenzia delle Entrate. L’Amministrazione non lo ha considerato, ritenendo esiziale la sola mancata dichiarazione del 2018: incorre così in un difetto d’istruttoria.
Il secondo motivo è pertanto accolto e il provvedimento impugnato è annullato. Le spese di lite sono compensate in considerazione della peculiarità del caso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.