Scioglimento semplificato di cooperativa escluso in presenza di valori immobiliari (TAR Molise n. 430 del 28.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La procedura semplificata di scioglimento di cui all’art. 223-septiesdecies disp. att. cod. civ. presuppone il concorso di due condizioni: l’omesso deposito dei bilanci di esercizio da oltre cinque anni e l’assenza accertata di valori patrimoniali immobiliari in capo all’ente cooperativo. Ove l’Autorità di vigilanza abbia invece riscontrato la presenza di beni immobili, lo scioglimento d’autorità senza liquidatore è precluso e l’Amministrazione deve procedere nelle forme ordinarie, con la nomina del commissario liquidatore prodromica allo scioglimento. La nomina contestuale del liquidatore non sana il vizio, perché la norma non consente di cumulare la procedura semplificata con quella ordinaria. Il provvedimento adottato in difetto dei presupposti è illegittimo e va annullato.

Il Fatto

La ricorrente è una cooperativa agricola a mutualità prevalente, costituita nel 1985 e composta da circa novanta soci, operante nella produzione e commercializzazione di prodotti agricoli. Con decreto del 23.12.2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto lo scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 223-septiesdecies disp. att. cod. civ., rilevando l’omesso deposito del bilancio da oltre cinque anni consecutivi e, nel contempo, la presenza di valori patrimoniali immobiliari accertata mediante indagine massiva svolta con l’Agenzia delle Entrate.

La cooperativa ha impugnato il decreto davanti al TAR Molise, deducendo l’errata applicazione della norma e l’asserita illegittimità costituzionale della stessa. Il Tribunale ha dapprima sospeso il provvedimento in via cautelare, subordinando la misura al deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese, e ha poi trattenuto la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione della cooperativa disciolta. L’impostazione dell’Amministrazione, secondo cui l’unico soggetto legittimato sarebbe il commissario liquidatore, condurrebbe all’assurdo che questi dovrebbe impugnare il provvedimento che lo ha nominato.

Nel merito il ricorso è accolto per l’assorbente fondatezza della censura di violazione dell’art. 223-septiesdecies disp. att. cod. civ.. Il Tribunale legge la disposizione nel senso che la procedura semplificata richiede due condizioni concorrenti: l’inattività nel deposito dei bilanci per oltre cinque anni e la verifica preventiva dell’assenza di beni immobili intestati alla cooperativa.

Il percorso argomentativo si fonda sul dato testuale. La norma subordina espressamente lo scioglimento senza nomina del liquidatore al fatto che «non risulti l’esistenza di valori patrimoniali immobiliari». Ove tali valori siano accertati, la procedura semplificata è preclusa e si deve seguire il procedimento ordinario, nel quale la nomina del commissario liquidatore è attività prodromica allo scioglimento dell’ente.

Il Ministero, pur avendo ravvisato l’esistenza di immobili, ha disposto lo scioglimento automatico ritenendo di poter nominare contestualmente il liquidatore. Per il TAR la lettura della norma dimostra l’impossibilità di procedere in forma semplificata: l’Amministrazione avrebbe dovuto seguire il procedimento ordinario e solo all’esito di questo, ricorrendone i presupposti, disporre la formale dissoluzione della società.

Il rilievo è assorbente rispetto alle ulteriori censure. Il ricorso è dunque accolto e il provvedimento impugnato è annullato. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti con il Ministero, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, e sono compensate con i controinteressati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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