Rimborso spese legali al militare solo se l’accusa è legata al servizio (Cons. Stato n. 1711 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18, comma 1, del d.l. n. 67/1997, convertito nella legge n. 135/1997, presuppone due requisiti concorrenti: una pronuncia che escluda definitivamente la responsabilità del dipendente e un nesso di strumentalità tra i fatti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio o l’assolvimento degli obblighi istituzionali. Il primo requisito non sussiste quando il proscioglimento dipende dall’estinzione del reato per prescrizione o da ragioni meramente processuali: in tal caso manca l’accertamento pieno dell’assenza di responsabilità. Il secondo requisito esige che la condotta sia stata posta in essere non soltanto durante o in occasione del servizio, ma a causa di esso e nel perseguimento esclusivo degli scopi istituzionali. La norma non si applica quando la contestazione riguardi un comportamento di per sé violazione dei doveri d’ufficio, posto in essere per ragioni personali o comunque meritevole di sanzione disciplinare.
Il Fatto
Un brigadiere dell’Arma dei carabinieri, in servizio presso una Compagnia territoriale e poi collocato in pensione, veniva tratto a giudizio penale per una pluralità di imputazioni, tra cui associazione per delinquere, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, procurato ingresso illecito di stranieri e tentata concussione. Il Tribunale dichiarava di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ai reati associativi e di sfruttamento, mentre assolveva l’imputato perché il fatto non sussiste per il procurato ingresso e la tentata concussione. Al termine di un procedimento disciplinare di stato gli veniva irrogata la perdita del grado per rimozione.
Il militare presentava istanza di rimborso delle spese legali ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997. L’Amministrazione della difesa, previo preavviso di rigetto e parere sfavorevole dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, respingeva l’istanza. Il TAR adito rigettava il ricorso; proposto appello, la questione giunge al Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio rileva l’irricevibilità del gravame: la sentenza di primo grado risulta notificata il 12 maggio 2023, mentre il ricorso in appello è stato notificato il 21 novembre 2023, ben oltre il termine. A nulla rileva la mail indirizzata al gestore di posta certificata con cui il difensore di primo grado lamentava un malfunzionamento del servizio PEC tra il 10 e il 14 maggio 2023: parte appellante non ha fornito prova né dell’effettivo ricevimento della notifica in quel periodo, né della durata del disservizio.
Nel merito, la Corte ricostruisce i presupposti applicativi della norma. Quanto al primo, secondo l’orientamento consolidato il rimborso non è invocabile quando il proscioglimento sia dipeso da una ragione diversa dall’assenza di responsabilità, come l’estinzione del reato per prescrizione o un esito processuale legato a condizioni di procedibilità. Nella specie l’assoluzione piena ha riguardato soltanto il procurato ingresso illecito e la tentata concussione, mentre per i reati associativi e di sfruttamento la sentenza si è limitata a dichiarare l’estinzione: di qui il difetto del primo presupposto.
Quanto al secondo, il nesso di strumentalità ricorre solo quando sia possibile imputare gli effetti dell’agire del dipendente direttamente all’Amministrazione, in un rapporto di immedesimazione organica. La norma non si applica se la contestazione concerne un atto o un comportamento che di per sé costituisca violazione dei doveri d’ufficio, sia stato posto in essere per ragioni personali anche in occasione del servizio, o sia meritevole di sanzione disciplinare.
La Corte esclude che le condotte accertate in sede penale possano qualificarsi come esercizio del dovere istituzionale. L’evento determinante deve costituire una parte o una modalità della prestazione ed essersi concretizzato non solo durante il servizio, ma a causa di esso. L’asserita attività da infiltrato, se reale, sarebbe stata dimostrabile con un ordine di servizio o una dichiarazione del Comando, mai prodotti e anzi contestati. Le condotte appaiono piuttosto ascrivibili a rapporti relazionali privati estranei al servizio. L’appello è dunque irricevibile e comunque infondato, con condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
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