Ottemperanza al giudicato sul bonus docenti e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 561 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata integrale esecuzione del giudicato che condanna l’amministrazione al pagamento di una somma di denaro in favore del dipendente legittima l’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo e la nomina di un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti necessari. L’esecuzione parziale della sentenza — limitata ad alcuni capi della condanna — non esclude l’attualità dell’interesse alla nomina, ma determina la cessazione della materia del contendere in relazione alle statuizioni già attuate. Il commissario nominato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice non ha diritto ad alcun compenso per l’attività svolta.
Il Fatto
Con sentenza n. 650 del 2 maggio 2024 il Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, accoglieva il ricorso e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere in favore della ricorrente il contributo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, pari a 500 euro per ciascuno dei cinque anni scolastici oggetto di causa, per complessivi 2.500 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, nonché alla rifusione delle spese processuali.
La sentenza, non appellata, passava in giudicato. La docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la condanna dell’amministrazione all’adempimento, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Nelle more, il Ministero liquidava le spese legali, ottemperando solo parzialmente, mentre restava ineseguito il capo della condanna relativo al capitale e agli interessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’ambito del giudizio ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. e verifica lo stato di attuazione del giudicato. Rileva che l’amministrazione ha corrisposto le spese processuali, con conseguente cessazione della materia del contendere limitatamente a tale capo, ma che resta del tutto ineseguito quanto statuito in punto di bonus annuale e di interessi.
Le dichiarazioni rese in camera di consiglio confermano il perdurante inadempimento: il difensore della ricorrente ha rappresentato il mancato integrale pagamento, mentre la difesa erariale ha riferito di aver sollecitato l’esecuzione senza offrire indicazioni utili per una soluzione bonaria. Tale assetto processuale integra il presupposto dell’ottemperanza.
Il Tribunale accoglie pertanto l’istanza di nomina del commissario ad acta, individuandolo nel Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio. Assegna per l’adempimento il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Quanto al compenso, il Collegio esclude che esso sia dovuto, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in dispositivo tenendo conto della serialità della causa, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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